Tribunale di Bari 10 maggio 2012 - Si al tempestivo disconoscimento della paternità fondata sulle risultanze negative della consulenza tecnica che conclude per l'assenza dei marcatori genetici attesi per il vero genitore.
Stabilisce il Tribunale di Bari, con entenza del 10 maggio 2012, che è legittimo l’accoglimento della domanda di dichiarazione di disconoscimento di paternità in considerazione del fatto:
- che l’«azione è stata tempestiva», essendo stata proposta nel rispetto del termine annuale;
- che, in base agli esiti della consulenza ematologica prodotta in giudizio, il campione di Dna ha mostrato assenza dei marcatori genetici attesi per il padre biologico.
Tra l’altro il mutamento di status familiare non pregiudicato gli equilibri psicologici e affettivi della minore, visto la convivenza fin dalla nascita della piccola con la madre affidataria e con il presunto padre biologico.
Tribunale di Bari 10 maggio 2012
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30.4.2009, --- premesso che a partire dall'anno 2003 il rapporto con la di lui moglie (matrimonio intervenuto il ...) subiva profonde incrinature; che nel maggio 2004 nasceva ...; che in data 12-3-2008, in esito a irreversibile crisi coniugale, veniva omologata da questo Tribunale la separazione consensuale; che nel maggio 2008 aveva appreso che la moglie era andata a convivere con un altro uomo; che a tal proposito la ... gli aveva poi rivelato di aver intrattenuto con l'attuale convivente una relazione extraconiugale iniziata diversi anni prima e che la piccola ... quasi certamente non era figlia di esso istante; che a seguito dell'esame del DNA, cui i coniugi e la bambina concordemente si sottoponevano nel giugno 2008, era stata esclusa la paternità del ...; che per integrare il contraddittorio si nominava, ex art. 247 c.c., curatore speciale della minore ... l'avv. …; ciò premesso, evocò in giudizio .. nonché la minore .. (e, per essa, il suo curatore speciale) innanzi a questo Tribunale per sentir dichiarare il disconoscimento della propria paternità sulla minore.
Si costituì la ..., la quale confermava che nel marzo 2008 unitamente alla figlia ... e al ... si sottoponeva all'esame ematologico, il cui risultato escludeva la paternità; alla stregua di ciò, aderì alla domanda così come proposta.
Si costituì altresì la minore … in persona del Curatore speciale, la quale evidenziava che il mutamento di status familiare non avrebbe pregiudicato gli equilibri psicologici e affettivi della minore, stante la convivenza fin dalla nascita della stessa con la madre affidataria, nonché, dal 2007, con il presunto padre biologico; chiese, pertanto, accertarsi l'effettiva paternità della minore …, e, nel caso di fondatezza della domanda, dichiararsi il disconoscimento di paternità.
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La domanda è fondata.
L'azione è tempestiva, essendo stata proposta nel rispetto del termine annuale (tenuto conto del momento in cui il ... ha avuto conoscenza della relazione extraconiugale della di lui moglie). Nel merito, possono richiamarsi gli esiti della consulenza ematologica prodotta in giudizio sia dal ... che dalla .., e su cui ha sostanzialmente mostrato di convergere anche la difesa di ….. Orbene, tale consulenza ha concluso nel senso che "il campione di DNA dell'attore ha mostrato assenza dei marcatori genetici attesi per il padre biologico di ….", donde l'esclusione di paternità in capo a ... e in relazione alla predetta ....
Vi è quanto basta (in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario e trattandosi peraltro di fatti sostanzialmente non oggetto di contestazione) per accogliere la domanda di dichiarazione di disconoscimento di paternità e per trasmettere, conseguentemente, gli atti all'ufficio di stato civile per il più a praticarsi. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono compensate.
pubblica su facebook

