Tribunale di Benevento 21 ottobre 2014 - Il coniuge, in regime di comunione legale, può usucapire la metà di un bene immobile, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge?

Il caso.

Viene promossa un'esecuzione immobiliare a carico di una debitrice, in regime di comunione legale, su un immobile, destinato a casa familiare, costruito da entrambi i coniugi, durante il matrimonio, su un terreno di proprietà esclusiva della moglie.

Il marito della debitrice proponeva opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di aver acquistato la comproprietà, pro indiviso, dell'immobile in forza di usucapione ultraventennale e che l'immobile ricadeva in comunione legale ex art. 177 lett. a) c.c..

Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.

Il Tribunale di Benevento, Giudice dell’esecuzione negava la sospensione, in quanto a suo avviso:

1)  secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, (da ultimo Cass. 3 luglio 2013 n. 1667030 e Cass. settembre 2010, n. 20508), l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti che sono oggetto della comunione hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di origine negoziale.

Quindi, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine;

2)  era poi da escludere che un coniuge, in regime di comunione legale dei beni, potesse acquisire, anche a titolo di usucapione, la quota di comproprietà dell'altro su un bene comune.

E ciò in quanto nella comunione legale non sono ravvisabili quote, posto che i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni della comunione medesima. Infatti se un coniuge dispone di beni mobili comuni, l'acquisto è valido, sorgendo a carico del disponente solo l’obbligo di ricostruire la comunione nello stato originario, ovvero di pagare l'equivalente. Solo per gli atti dispositivi di beni immobili o mobili registrati, occorre il consenso di entrambi, ma l'atto, posto in essere da uno solo, rimane convalidato, in mancanza di azione di annullamento da parte dell'altro, ai sensi dell'art. 184 c.c..

Tuttavia

a)  nella specie, la moglie era proprietaria in via esclusiva dell’immobile, a seguito di donazione in suo favore. Poteva quindi liberamente disporne,  senza nessuna preclusione, sia in favore di terzi sia in favore dell'altro coniuge.

b) Il marito, quindi, ben poteva usucapire il cespite, dato che l'usucapione, pur rappresentando titolo originario di acquisto della proprietà, rientra pienamente nel disposto del primo comma dell'art. 177 lett. a) c.c., norma che fa genericamente riferimento agli "acquisiti" effettuati dai coniugi, durante il matrimonio, senza nulla specificare in ordine alla natura dell'acquisto, se a titolo originario o derivativo (cfr. Cass., 1 ottobre 2009, n. 21078).

Nota bene:

la posizione del coniuge (non proprietario) sulla casa familiare in cui si svolge e si attua il programma di vita in comune è qualificabile in termini di codetenzione, nell'interesse proprio. Nulla esclude, quindi, che il predetto coniuge usucapisca il bene (nella sua interezza o pro quota, a seconda del regime patrimoniale in essere), a fronte peraltro di un'intervenuta interversione del possesso; e cioè dimostrando di aver avuto pacificamente la disponibilità del bene come se fosse proprietario, esercitando un possesso o un compossesso uti dominus (cfr. Cass., 21 marzo 2013, n. 7214; Cass., 11 gennaio 2010, n. 225; Cass., 23 luglio 2008, n. 20296).

 

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