Tribunale di Bologna 15 ottobre 2012: per la riforma dei licenziamenti Fornero un primo k.o.

Il nuovo art. 18 dello statuto dei lavoratori (la legge n. 300/1970) dopo che la legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) ne ha tiepidamente ritoccato la disciplina, prevede che  per i casi di licenziamenti soggettivi o per giusta causa si possono verificano due conseguenze, a discrezione del giudice:

ex art. 18 comma 4: la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro  nei soli casi in cui non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, ossia in presenza di «insussistenza del fatto contestato» al lavoratore, oppure quando il fatto contestato rientri tra le condotte che il contratto collettivo o codice disciplinare aziendale punisce con sanzioni conservative;

ex art. 18 comma 5: la liquidazione di un indennizzo economico.

 

Ciò premesso, la vicenda in esame ha per oggetto il licenziamento disciplinare di un dipendente avvenuto a seguito dell’invio di un’email offensiva al suo superiore, mail di cui il lavoratore si era successivamente scusato.

Ad avviso del Tribunale Bologna 15 ottobre 2012, sono sufficienti le scuse del lavoratore a rendere «insussistente il fatto contestato» alla base del licenziamento disciplinare, insussistenza che consente al giudice di applicare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in luogo di un indennizzo economico.

Osserva inoltre il Tribunale:

-     che, per quanto riguarda la fattispecie inerente la c.d. "insussistenza del fatto contestato", la norma in questione, parlando di fatto, fa necessariamente riferimento al c.d. Fatto Giuridico, inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l'elemento soggettivo. Né può ritenersi che l'espressione "insussistenza del fatto contestato", utilizzata dal legislatore facesse riferimento al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali dell'ordinamento civilistico, relativi alla diligenza ed alla buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo, posto che potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato, anche a comportamenti esistenti sotto l'aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell'elemento psicologico, o addirittura privi dell'elemento della coscienza volontà dell'azione;

-     per quanto riguarda poi la fattispecie inerente l'ipotesi che "il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili, è evidente che l'art.9 Sez. 4. Titolo 7 C.C.N.L. Metalmeccanici 2008, applicabile al rapporto di lavoro in questione, prevede espressamente solo sanzioni conservative, nella diversa gradazione ivi contemplata, per la fattispecie della c.d. "lieve insubordinazione nei confronti dei superiori", previsioni in cui rientra palesemente, per le ragioni sopra esposte, il fatto commesso dal ricorrente.

Ne consegue, sotto il profilo della valutazione di gravità del соmроrtamento addebitato al ricorrente, che lo stesso non è idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ.

Da tale valutazione inerente la gravità del fatto come sopra ricostruito, potrebbe derivare un'importante conseguenza: sarà sufficiente che il lavoratore si penti  o finda di pentirsi – a "demolire" il “fatto contestato” alla base di un licenziamento disciplinare e a dare così modo al giudice  di avere la possibilità di scegliere la reintegrazione in luogo dell’indennizzo economico.

 

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