Tribunale di Cassino, 31 gennaio 2012 sempre in tema di comodato

E’ fondata e deve essere accolta  la domanda giudiziale volta alla restituzione dell'immobile concesso dall'attore in comodato d'uso gratuito alla figlia, a seguito del comportamento indegno di quest'ultima che rifiutava di restituire il bene. In tema di comodato, poiché la disponibilità della cosa è sufficiente per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio nei confronti del comodatario, per la restituzione del bene, ha solo l'onere di dimostrare la consegna ed il rifiuto del comodatario di restituire il bene; spetta invece al convenuto l'onere di provare l'esistenza di un diverso titolo per il godimento dell'immobile.

Tribunale di Cassino, 31 gennaio 2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato il 12.12.07 il sig. … - premesso di aver di fatto concesso alla figlia sig.ra …. in comodato d'uso gratuito una porzione al secondo piano dello stabile ubicato in via (...) di Ausonia, dopo avergliene donata la nuda proprietà e riservatosene l'usufrutto con rogito Notar Mo. del 13.3.85 Rep. n. 26917, che questa si era comportata in modo indegno e che già si era anche rifiutata di accedere alla sua formale richiesta di restituzione del bene - ha chiesto "ritenere - dichiarare risolto ai sensi degli artt. 1803/1809/1810 c.c. il contratto di comodato conclusosi per "facta concludentia" tra esso istante e la figlia ….. dell'abitazione in Ausonia via (...) .... Condannar(la) a rilasciare a favore dell'istante la parte dell'abitazione da lei occupata ... libera da persone e cose, alla libera ed esclusiva disponibilità di esso usufruttuario; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio".
Costituitasi tempestivamente in giudizio (a mezzo avv. ---.), la figlia sig.ra ---. ha replicato deducendo: l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di usufrutto ai sensi dell'art. 1015 c.c. per averne abusato avendo omesso di effettuare qualsiasi intervento manutentivo dell'immobile stesso; di aver diritto a permanere nell'alloggio stante la condizione di bisogno sua e del figlio tale da imporre l'obbligo alimentare a carico del padre.
Chiedeva, pertanto: "dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte ricorrente e in via riconvenzionale dichiarare il sig. ...... decaduto dal diritto di usufrutto per abuso dello stesso, nonché condannare il sig. ...... al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile di via (...) Ausonia. Nella denegata ipotesi di rigetto delle summenzionate richieste, obblighi il ricorrente ex art. 433 c.c. a consentire alla figlia .....al suo unico figlio il diritto di abitazione nell'immobile de quo, fino a quando la stessa non sarà economicamente in grado di provvedere ai bisogni della famiglia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".
Con atto depositato in data 19.10.09 interveniva in giudizio la sig.ra .....(moglie del ricorrente e madre della resistente) chiedendo: "dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte ricorrente per quanto esposto in premessa ed in particolare per indisponibilità del diritto di usufrutto, avendo (il ricorrente) rilasciato procura notarile mai revocata e nell'interesse della mandataria, o comunque del suo 50%, con contraria volontà allo sfratto da parte della Ma. titolare ex lege dell'altro 50% ed in ogni caso per abuso dello stesso".
Con ordinanza del 20.1.10 il G.o.t., ravvisatala ai sensi dell'art. 419 c.p.c., ha dichiarato la tardività di detto intervento perché effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, ha dichiarato inammissibile la prova invocata dalla resistente perché tardivamente articolata (con indicazione dei capitoli e del nominativo dei testi) successivamente a detto suo atto costitutivo sol nell'ulteriore memoria (costitutiva del suo nuovo difensore avv. P.Re. depositato il 19.10.09) e, dunque, ha fissato l'udienza per la discussione con termine per il deposito delle note conclusionali.
La titolare del ruolo dr.ssa ... chiedeva ed otteneva autorizzazione all'astensione.
L'avv. … depositava ancora altra memoria difensiva con domanda riconvenzionale per la resistente in data 30.11.11.
La causa giungeva all'udienza del 30.1.12 per il contraddittorio.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale qui da intendersi trascritto.
La resistente sig.ra ..., con il suo atto di tempestiva costituzione in giudizio (avv. ..., depositato il 16.5.08) non ha allegato alcun documento ed ha invocato prova per testi, riguardo le sue difese e le domande riconvenzionali (di decadenza del ricorrente dal diritto di usufrutto e di suo diritto di rimanere nell'alloggio in adempimento dell'obbligo alimentare sul medesimo suo genitore gravante in ragione del di lei stato di bisogno) senza alcuna deduzione dei capitoli (l'esposizione in fatto del ricorso cui ella ha fatto generico richiamo nemmeno essendo illustrata con indicazione di avvenimenti specificati nel tempo e nello spazio) e con riserva di indicare in seguito i testi: tali richieste istruttorie, come correttamente già riscontrato dal G.o.t. con l'ordinanza del 20.1.10, sono pertanto inammissibili perché del tutto irritualmente presentate, così come le è stata preclusa la possibilità di depositare in seguito documentazione; per completezza si rileva che l'articolazione della prova orale tardivamente capitolata con correlata indicazione dei nomi dei testi dal nuovo difensore della resistente in ogni caso non si riferisce alla domanda riconvenzionale avanzata per il denunziato obbligo alimentare.
Con tale sua prima e tempestiva memoria difensiva, inoltre, la sig.ra .....non ha inteso minimamente contestare il fatto primario allegato dal ricorrente per sostenere la sua domanda, ovvero che ella aveva mantenuto il gratuito utilizzo del bene in forza di un rapporto di comodato; dal che potrebbe desumersi, in applicazione del dettato di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c., già l'ammissione della circostanza.
D'altro canto, l'esistenza del contratto di comodato reclamato dal ricorrente deve dirsi dimostrata in atti.
Per concorde allegazione fattuale delle opposte parti, infatti, il sig. ...... cessò di convivere con la moglie in detto stabile ove pure dimorava la figlia … Seppure, dunque, si volesse ritenere quest'ultima all'epoca ancora inserita nel nucleo familiare paterno, si da non potersi ritenere da lei goduta distintamente ed in via esclusiva (con il proprio nuovo nucleo) la porzione dell'immobile donatale in nuda proprietà con la riserva di usufrutto in capo al padre, è indiscutibile che ciò accadde a partire dal momento in cui il padre dovette lasciare l'immobile per le vicende della sua separazione coniugale: quanto meno da tale momento, infatti, è indiscutibile che il continuato godimento della porzione oggi oggetto del contendere si sia attuato in termini di esclusività da parte della sig.ra …..: ovvero che si concretizzò la c.d. "traditio brevi manu", il mutamento dell'anteriore titolo detentivo del medesimo bene pur senza l'atto di formale sua consegna, qui non necessario per esser stato lo stesso già nella disponibilità del comodatario (v. Cass. Sez. III n. 6881/03; 2916/80; 1018/76).
Sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poi, in tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario, ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto della restituzione mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento (Cass. Sez. III n. 7195/03). Nel nostro caso, la resistente si è limitata a richiamarsi al pregresso rapporto di familiarità con il ricorrente che, se conferma la concessione a lei del godimento del bene a titolo gratuito giusto secondo lo schema del comodato, non può valere a configurare altro e diverso titolo detentivo.
Qui, infine, la resistente nemmeno ha allegato che quel comodato (del quale ha contestato la sussistenza) avvenne con predeterminazione di termine, o comunque con implicito suo riferimento a specifico uso che fosse stato concordato. Consegue che, a mente del disposto dell'art. 1810 c.c. deve esser accolta la domanda di restituzione del bene formulata dal ricorrente, con ordine alla convenuta di rilascio dell'immobile in favore del ricorrente. Gli ulteriori argomenti difensivi illustrati dalla resistente nella sua seconda memoria costitutiva (tramite nuovo difensore) depositata il 19.10.09 non possono essere tenuti in considerazione perché tardivamente allegati ben oltre lo scadere del termine concesso ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nell'atto di donazione con riserva di usufrutto stipulato innanzi al Notaio .... il 13.3.85, la sig.ra ..., moglie del ricorrente e madre del resistente, comparve per accettare il beneficio in nome dei figli (a ciò previamente autorizzata dal giudice tutelare) e per ottenere la riserva del medesimo usufrutto (conservato dal coniuge donante) successivamente a costui, se sopravvissutagli: tale sua manifestazione di volontà vale (così come la pur riferita sua istanza di assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione in ragione della convivenza con i figli non autonomi), dunque, come atto ricognitivo della esclusiva titolarità del bene in capo al marito. Dal che consegue la infondatezza della eccezione di nullità qui sollevata (per altro tardivamente) riguardo quell'atto. I resistenti non hanno allegato ai loro atti costituitivi (tardivamente depositati) i documenti ivi elencati e dei quali hanno invocato l'acquisizione. Il fatto, poi, che il ricorrente avrebbe conferito procura speciale alla moglie per la gestione dei suoi beni certo non varrebbe ad escludere le sue facoltà di operare direttamente in tal senso (il mandato "in rem propriam", non priva il mandante della disponibilità del rapporto sostanziale, affidato solo in gestione al mandatario: Cass. n. 3602/98). Così come pure non è ipotizzabile l'eccepita decadenza dal diritto di usufrutto ai sensi dell'art. 1015 c.c. in capo al ricorrente, non foss'altro che per il rilievo che il bene è stato goduto in termini esclusivo dalla resistente. Stante la qualità delle parti, e la particolarità delle questioni affrontate, stimasi equo disporsi la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa per quanto sopra illustrato: dichiara tardivo l'atto di intervento di intervento della sig.ra .....e, pertanto, inammissibili le sue istanze; - ordina alla sig.ra .....di restituire/rilasciare libera da cose e persone la porzione dell'immobile da lei occupata in Ausonia via (...) meglio descritta in ricorso (in catasto alla part. (...), fg. (...), mappali (...)) per la cessazione del relativo contratto di comodato, in favore del ricorrente sig. ......;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite.


 

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