Tribunale di Latina 22 febbraio 2012: condanna di un marito a versare alla moglie Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno per aver taciuto, prima del matrimonio, la propria impotentia coeundi
Il Tribunale di Latina, con sentenza 22 febbraio 2012, condanna un marito a versare alla moglie € 150.000,00 a titolo di risarcimento del danno per aver taciuto, prima del matrimonio, la propria impotentia coeundi
Evidenzia il Giudice in motivazione quanto segue:
- su un piano generale, non è superfluo ricordare, a riguardo, che, in accordo con la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni”; (cfr. Cass. 15 settembre 2011 n. 18853);
- la condotta illecita posta in essere dal convenuto non è sicuramente costituita da tale patologia che, anzi, nel corso del matrimonio, l'attrice ha via via accettato sino a scegliere di rimanere accanto al coniuge cercando di avere un bambino con la fecondazione in vitro, prima, e con quella eterologa poi, quanto dall'aver taciuto all'attrice, mediante un comportamento integrante almeno colpa grave, attesa l'importanza dell'informazione in questione ai fini della scelta di costituire una nuova famiglia con la celebrazione del matrimonio, gli esiti dell'esame effettuato qualche settimana prima delle nozze, finendo con l'impedire alla …. di modulare consapevolmente le proprie scelte future, sia sul piano personale che su quello lavorativo (considerato che la normale esigenza di coabitazione tra i coniugi ha indotto l'attrice a lasciare la propria iniziale occupazione ed a trasferirsi all'estero accanto al marito).
- In ordine al quantum del danno risarcibile alla moglie, in ragione della descritta condotta illecita dell'ex coniuge, evidenzia il tribunale, su un piano generale, che la relativa determinazione non può che essere effettuata secondo parametri equitativi.
- A riguardo, peraltro, la valutazione del danno subito può essere compiuta tenendo conto dei seguenti elementi: l'attrice ha modificato completamente i propri progetti di vita, anche sul piano professionale, come già evidenziato, per seguire il marito il quale aveva ottenuto un impiego all'estero; dopo pochi anni dall'inizio del matrimonio, nel 1991 circa, la coppia ha cercato di avere un figlio e si è sottoposta ad una serie di accertamenti e, quindi, in particolare l'attrice, di cure sino alla fine dell'anno 1996, quando è intervenuta la separazione, senza che il …. riferisse alla moglie di essere già a conoscenza almeno di una propria patologia nel procreare; il passare degli anni nella descritta situazione, l'intervenuta separazione ed il trascorrere di altri anni per il consolidarsi di una nuova relazione, hanno in sostanza impedito all'attrice in via definitiva di diventare madre in un'età diversa da quella in cui può ritenersi dimostrato secondo una nozione di comune esperienza che non insorgano problemi per la donna ed il nascituro.
In considerazione degli elementi richiamati e del forte desiderio della moglie di diventare madre, almeno dopo qualche anno dall'inizio del rapporto coniugale, desiderio confermato concordemente dai testi di parte attrice escussi nel presente giudizio e reso peraltro evidente dalle cure invasive cui l'attrice si è sottoposta nel corso del matrimonio, il danno subito dalla stessa è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto anche della giurisprudenza in tema di responsabilità medica per interventi errati che abbiano eliminato o ridotto la fertilità del danneggiato, nella somma di euro 150.000,00.
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