Tribunale di Mantova 22 novembre 2012 - in quali casi l'obbligo di mantenimento dei figli è a carico dei nonni?

L'art. 148, comma 2, c.c. deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di concorso degli ascendenti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori ma anche in quello di omissione volontaria da parte di costoro nei confronti dei figli posto che scopo della norma è quello di salvaguardare in modo assoluto i minori e con la necessaria celerità.

Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Prima

Il Coordinatore della I Sezione, letto il ricorso n. 3966/12 presentato, ex art. 148 c.c., da B. S.; rilevato che l'istante, adducendo l'inadempimento agli obblighi di mantenimento del padre naturale nei confronti del figlio minore (riconosciuto) F. G. nato (il 6-8-1999 a M.) dall'unione, more uxorio, con F. C., come determinati con decreto emesso ex art. 148 c.c. da questo tribunale in data 26-1-2012, ha chiesto che venga ordinato a F. N. e F. L. (genitori di F. C.) di versare in proprio favore la somma mensile di € 1.000,00 a titolo di concorso nel mantenimento del minore;

rilevato che F. N. e F. L., costituitisi, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe diretto ad ottenere la modifica del decreto sopra menzionato e, nel merito, la sua infondatezza sia perché il mero inadempimento del genitore agli obblighi di cui all'art. 147 c.c. non potrebbe fondare la responsabilità degli ascendenti sia perché le loro condizioni patrimoniali sarebbero tali da non consentire l'elargizione di alcun contributo anche minimo;

considerato che il ricorso deve considerarsi ammissibile posto che la domanda ivi proposta appare diretta non tanto a modificare il contenuto delle statuizioni adottate con il decreto emesso in data 26-1-2012 ma ad ottenere la condanna di altri soggetti a concorrere al mantenimento del minore sicché vi è diversità sia in ordine alla individuazione dei soggetti chiamati a concorrere al mantenimento che in ordine alla causa petendi di tale obbligazione (essendo fondata su diversi presupposti quella degli ascendenti rispetto a quella dei genitori); osservato che l'obbligazione degli ascendenti è autonoma e sussidiaria rispetto a quella del genitore inadempiente (cfr. Cass. 30-9-2010 n. 20509; Cass. 23-3-1995 n. 3402) del quale essi non possono peraltro considerarsi quali garanti;

considerato che l’art. 148 comma 2 c.c. va interpretato nel senso che l'obbligo di concorso degli ascendenti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori ma anche in quello di omissione volontaria da parte di costoro nei confronti dei figli posto che scopo della norma è quello di salvaguardare in modo assoluto i minori e con la necessaria celerità;

rilevato che, nel caso di specie, dagli atti emerge come il F. sin dal mese di agosto 2012 abbia cessato ogni contribuzione per il mantenimento del figlio come emerge dalle missive inviate dal legale di costui (v. doc. 15 e 16 dimessi da parte ricorrente), circostanza questa che non risulta oggetto di contestazione fra le parti;

ritenuto pertanto che il protratto inadempimento da parte di F. C., nonostante egli disponga di capacità lavorativa svolgendo l'attività di agente di commercio, equivale a concretizzare quella situazione di incapacità, che, benché volontaria è del tutto equiparabile a quella oggettiva;

considerato che la ricorrente (rimasta priva di entrambi i genitori in quanto da tempo deceduti) non è in grado di assolvere integralmente e da sola, all'obbligo di mantenimento del figlio G., avuto riguardo alla età di costui ed alle sue esigenze di vita, atteso che essa ha documentato di percepire uno stipendio mensile di € 700,00 con cui deve affrontare anche le spese per la locazione e la utilizzazione dell'appartamento in cui vive con il minore (tanto da avere ammesso di non aver potuto corrispondere le pigioni relative agli ultimi due mesi);

considerato pertanto che esistono i presupposti per affermare la sussistenza dell'obbligazione degli ascendenti di concorrere al mantenimento del nipote;

ritenuto che nessuna somma può essere elargita da F. L. posto che la stessa risulta titolare unicamente di una modesta pensione (pari a circa 467,00 euro mensili);

considerato che F. N., oltre ad essere proprietario dell'immobile in cui vive con la moglie, risulta titolare di un assegno pensionistico per un importo mensile pari a circa € 948,00 sicchè', tenuto altresì conto anche delle esigenze del suo nucleo familiare e delle precarie condizioni di salute della moglie, è possibile porre a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento del nipote mediante il versamento della somma mensile di € 125,00;

considerato che la parziale reciproca soccombenza e la qualità dei soggetti coinvolti impone la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite;

p.q.m.

visto l'art. 148 c.c., ordina a F. N. …. di versare a B. S., a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore G. e con decorrenza dal mese di ottobre 2012, un assegno mensile pari ad € 125,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2013, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente postale n. omissis intestato a B. S.; compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento; Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo ed avverte il debitore che avverso di esso potrà presentare opposizione avanti a questo tribunale entro il termine di giorni 20 dalla notifica del presente atto.

Mantova il 22 novembre 2012

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