Tribunale di Milano 15 luglio 2014: il verbale di udienza deve essere sempre telematico?
L’art. 45 del D.L. n. 90 del 2014 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di "sottoscrivere" le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. Tuttavia l'esonero della sottoscrizione non opera nel caso in cui si debba raccogliere un "accordo" tra le parti di natura transattiva (ad esempio verbale ex art. 185 c.p.c.) o conciliativa (art. 88 d.a.c.p.c in punto di processo verbale di conciliazione).
Nota bene:
- in proposito la circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 chiarisce che per specifici motivi, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di atti e documenti. Inoltre prevede necessariamente la forma cartacea per il verbale di conciliazione (ex art. 88 disp. att. c.p.c.), sul quale è richiesta la sottoscrizione autografa delle parti.
- In tal modo si consente al giudice la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell'ambito del procedimento monitorio), salvo l'onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica.
Sul punto si pronuncia il Presidente della IX sezione civile del tribunale di Milano con decreto 15 luglio 2014:
Tribunale di Milano - Decreto 15 luglio 2014
… Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi Avvocati. I difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione del rito in consensuale; le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni Il Presidente ff. osserva: - l'art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l'obbligo delle parti intervenute nel processo di "sottoscrivere" le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L'esonero della sottoscrizione, tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un "accordo" delle parti che abbia natura transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Mm. Giustizia, cric. 27 giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre una metodologia applicabile anche in questo caso).
Per Questi Motivi dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell'odierno verbale presso atto dell'accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale, allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una regolamentazione condivisa; atteso che le clausole non contrastano con l'interesse della prole, dovendosi convertire il rito; letto ed applicato l'art. 711 c.p.c. dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell'intervenuto accordo delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l'effetto, fissa l'udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo giudice, a seguire. Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione (1cl contributo fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio. Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della omologazione.
Milano lì 15 luglio 2014
Il Presidente del Tribunale f.f. dott. Giuseppe Buffone
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