Tribunale di Milano 23 agosto 2012, n. 9522: opposizione a decreto ingiuntivo e spese condominiali
L'ambito di esso, dunque, è da ritenersi ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
L'opposizione quindi, potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione ma non può estendersi alla nullità o all'annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali che dovranno essere fatte valere separatamente, con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.
Per le suesposte ragioni la Sezione 13^ del Tribunale di Milano, sentenza 23 agosto 2012, n. 9522, ha rigettato l'opposizione esperita ai fini della revoca del decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Condominio, relativo alla richiesta di pagamento delle spese condominiali laddove, l'asserita errata ripartizione delle stesse, non risulti eccepita, a pena di decadenza, con l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione della stessa nei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Si aggiunga che, sempre secondo la Sezione 13^ del Tribunale di Milano, sentenza 16 maggio 2012, n. 5667, deve ritenersi destituita di fondamento l'opposizione proposta dall'ingiunto avverso il provvedimento monitorio emesso per somme ripartite a suo carico con delibera condominiale la cui efficacia non sia stata sospesa.
Le eccezioni relative al riparto delle spese, nei termini di cui innanzi, configurano, invero, profili di annullabilità delle delibere di approvazione, la cui impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni, con le forme previste dall'art. 1137 c.c., per cui in alcun caso possono trovare ingresso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardivamente proposte.
In tal sede, invero, il Giudice è unicamente tenuto a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleare, senza alcun potere di sindacare la loro validità in via incidentale.
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