Tribunale di Milano 28 novembre 2012 e licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Posto soppresso ma niente reintegra a seguito delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operate dalla Riforma Fornero

Rende illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo la violazione del c.d. obbligo di repêchage, ma la conseguenza è solo un'indennità risarcitoria in favore del lavoratore licenziato - ma non la sua reintegrazione -, se la soppressione del posto di lavoro è effettiva.

Lo afferma l’ordinanza 28 novembre 2012 del Tribunale di Milano, applicando detto principio, diretta conseguenza delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori operate dalla Riforma Fornero.

Nota bene:  in base alla riforma (Comma 42 articolo 1, legge 92/2012) i giudici possano decidere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro solo nel caso in cui si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Quindi nessuna reintegrazione automatica per ogni licenziamento invalido  ma solo un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore quantificabile tra le 12 e le 24 mensilità. La Riforma, all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, offre infatti al giudice la possibilità di imporre un risarcimento economico in caso di illegittimità del licenziamento per motivi economici e, in un numero più limitato di casi, anche disciplinari. Resta invece sempre obbligatorio il reintegro per i licenziamenti discriminatori o ritorsivi.

 

In sintesi: la nuova legge insomma, nel caso in cui il licenziamento sia qualificato come discriminatorio o ritorsivo, o nel caso in cui ci sia una manifesta insussistenza dei motivi che stanno alla base del licenziamento, il dipendente ha diritto al reintegro nel posto di lavoro.
Negli altri casi, nonostante la violazione dell’obbligo di repêchage (licenziamento per giustificato motivo oggettivo), è previsto un mero risarcimento in denaro da parte di aziende o datori di lavoro.

Nel caso in esame: - il licenziamento era motivato dalla cessazione dell'appalto al quale era addetto il lavoratore;  - la circostanza risultava documentalmente provata e non contestata in giudizio; -  il datore di lavoro non aveva comprovato l'impossibilità di reimpiegare il dipendente in altri appalti gestiti dalla società.

Sottolinea il Tribunale che è compito del Giudice valutare il venir meno della posizione lavorativa: l'obbligo di verificare se esista la possibilità di una ricollocazione all'interno dell'azienda costituisce semmai una conseguenza del fatto, alla quale il datore di lavoro è tenuto secondo i principi generali di buona fede e correttezza.  Dalla accertata sussistenza del fatto posto a base del licenziamento deriva poi  l'impossibilità di qualificare come discriminatorio o ritorsivo il licenziamento medesimo.   Di qui l’illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro al versamento di venti mensilità di retribuzione (determinate tra il minimo di dodici e il massimo di ventiquattro previsti dalla legge).

In altri termini

Prima della riforma, invece, il lavoratore sarebbe stato reintegrato.

Ora invece il giudice,  una volta accertata l'illegittimità del licenziamento, deve individuare la sanzione applicabile, seguendo il criterio stabilito dalla legge (sussistenza o meno del fatto posto a base del licenziamento).

Nella specie il fatto invocato dal datore di lavoro a sostegno del provvedimento di recesso (cessazione dell'appalto) sussisteva, ma era pertanto possibile reintegrare il lavoratore, ma solo indennizzarlo

La questione presenta un interesse pratico non indifferente, in quanto il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento verrà dedotto sempre più spesso in giudizio dal lavoratore, al fine di accedere alla tutela "piena" riservata a tale tipologia di recesso.

 

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