Tribunale di Milano - ordinanza 17 aprile 2013 - non è ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. nel diritto di famiglia (quasi sempre)

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 aprile 2013, ritiene inammissibile la tutela cautelare, ex art. 700 c.p.c. nell'ambito del diritto di famiglia in quanto “il diritto di famiglia prevede rimedi speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno dei partners dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 c.c.); provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult. comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342-bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche ammesse statuizioni di tipo economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare”.

 

Con ricorso d’urgenza presentato ex art. 700 c.p.c., la ricorrente chiede che il Tribunale voglia ingiungere al marito di versare alla moglie la somma mensile di Euro 2.000,00 oltre ad un contributo una tantum di euro 70.000,00 per il periodo maggio 2010/marzo 2013. A sostegno della pretesa, la ricorrente deduce di essere sposata con il convenuto e di essere stata dallo stesso abbandonata; allega, poi, da parte del resistente, la instaurazione di un regime di “mobbing familiare”, con turbative e molestie, causalmente ricollegate alla perdita del lavoro della stessa ricorrente, per le condizioni di salute in cui trovatasi in conseguenza del comportamento illecito del consorte. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Il diritto di famiglia prevede rimedi speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno dei partner dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 c.c.); provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult. comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342-bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche ammesse statuizioni di tipo economico. Nel caso di  specie, pertanto, difetta la residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare. Il ricorso può essere definito de plano. Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, «dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile (nel caso di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano» (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013 Pres. est., G. Servetti).

P.Q.M. letti ed applicati gli artt. 669-sexies, 700 c.p.c., dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla  per le spese

Milano, lì 17 aprile 2013 Il giudice dr. Giuseppe Buffone

 

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