Tribunale Civile di Milano, sez. IX^, decreto 17 giugno 2014 - No al trasferimento unilaterale del figlio minore da parte di uno dei genitori
La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del figlio minore. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione dell'unione familiare, la scelta della residenza abituale deve essere assunta da padre e madre «di comune accordo» (art. 337-bis, comma III, cod. civ.); e ciò anche nel caso in cui sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.).
In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell’affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014).
Cioè a dire, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174).
Per tale ragione il Tribunale di Milano, sez. IX civ., con decreto 17 giugno 2014, ha disposto la comunicazione del suo provvedimento al Comune affinché, in caso di richiesta della madre, per i figli minori, respingesse le istanze di trasferimento anagrafico degli stessi, fondandosi tali istanze su un atto contrario ai doveri discendenti dal corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
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