Tribunale di Modena 9 gennaio 2013 n. 30 - il figlio maggiorenne può agire in via esecutiva, iure proprio, per il pagamento di un assegno per il suo mantenimento concordato tra i genitori
a) la legittimazione del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente alla riscossione del contributo al mantenimento è concorrente con quella del coniuge separato o divorziato convivente con il medesimo, trovando fondamento la legittimazione attiva di quest'ultimo nella prosecuzione della convivenza e nell'assolvimento dell'obbligo di mantenimento, quella del figlio sulla titolarità in capo al medesimo dell'autonomo diritto al mantenimento, ribadito dal nuovo art. 155 quinquies c.c.. Tale norma, invero, nel sancire che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato direttamente all'avente diritto, salva diversa determinazione dell'organo giudicante, prevede espressamente che sono i figli maggiorenni ma non autonomi gli "aventi diritto" all'assegno con conseguente sussistenza della loro legittimazione iure proprio ad agire nei confronti del genitore obbligato (in questo senso, Trib. Catania 29.9.2006). In applicazione di tali principi, il Tribunale di Modena ha ritenuto che la figlia maggiorenne ma non autosufficiente, beneficiaria del contributo al mantenimento, concordato dai genitori nel verbale di separazione consensuale del 16.12.2002 e mai revocato o ridotto, può agire iure proprio per ottenere il pagamento di un assegno per il suo mantenimento concordato tra i genitori;
b) che il precetto sia stato intimato per una somma superiore a quella dovuta non implica la nullità del precetto ma solo la riduzione del credito per cui si procede.
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