Tribunale di Nocera Inferiore 27 agosto 2013: proposta transattiva del Giudice alle parti ex art. 185 bis c.p.c.

Ai sensi dell'art.185 bis cpc “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversi e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”
Detta norma va coordinata con l’art.91 cpc, secondo cui il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;
 

Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile  - ordinanza 27 agosto 2013

Il Giudice dott. Luigi Levita
Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui a verbale che precede;
rilevato che nelle more del presente procedimento è entrato in vigore, con immediata applicabilità (Trib.Milano, 26/06/2013), l’art.185 bis cpc a mente del quale “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversi e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”
evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l’art.91 cpc, secondo cui il giudice, “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;
tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti
1) alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono pacifiche, e segnatamente:
 - il rapporto di conto corrente tra le parti;
2) alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono di pronta soluzione, e segnatamente:
 - la questione dell’anatocismo bancario;
 - la questione della commissione di massimo scoperto;
 - la questione della capitalizzazione degli interessi;
 3) il valore della controversia sicuramente non elevato, il che impone la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa
 PQM
il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa: con corresponsione a parte opponente della somma di euro 8.000,00 all’attualità, previa compensazione delle rispettive ragioni ed a definizione integrale della controversia. Il tutto, con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti e con partizione delle spese dell’espletata CTU a carico della banca.
Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l’udienza del 15/01/2014; a tal fine, le parti sono invitate a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta.
Si riserva all’esito per l’eventuale prosieguo istruttorio (in particolare, affidamento di incarico integrativo al CTU).
Rappresenta alle parti che i costi delle rispettive spettanze legali, di un eventuale supplemento di consulenza tecnica di ufficio e di ogni altro adempimento connesso hanno già oltrepassato, cumulativamente considerati ed in ragione dell’anzianità della lite, il valore della controversia.
Nocera inferiore, 27/08/2013    Il Giudice dott. Luigi Levita

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