Tribunale di Pisa 13 marzo 2013 n. 273 - la moglie, che cambia la serratura di ingresso della casa coniugale, può essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale
Inutilmente la donna ha tentato di difendersi sostenendo che era in atto una crisi matrimoniale, sfociata nell’indifferenza del marito nei suoi confronti e nel disinteresse al mènage familiare, e lamentando asserite condotte violente da parte dell’uomo.
Per il Giudice toscano i coniugi, anche se “separati in casa”, avevano continuato ad vivere nell’immobile, con conseguente detenzione qualificata dell’immobile in favore del marito. Irrilevante il fatto che l’uomo si fosse allontanato spontaneamente dall’abitazione per fare un viaggio, perché questo non si poteva intendere come cessazione della detenzione da parte dell’uomo, né come presupposto per legittimare lo spoglio da parte della donna.
Per tali ragioni la moglie, quindi, non aveva diritto di allontanare l’altro coniuge dalla casa familiare né di sostituire la serratura di ingresso casa (per farlo dovevane cessariamente attendere la pronuncia del giudice della separazione). Di qui la lesione, in modo grave, il diritto inviolabile dell’altro coniuge a godere della casa familiare, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione.
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