Tribunale di Reggio Emilia Reggio Emilia 2 settembre 2014 - è insanabile il difetto di vocatio in ius nella citazione

Nel caso in cui la citazione sia priva non solo dell’indicazione della data di prima comparizione, ma anche della stessa vocatio in ius, la nullità è insanabile, non potendosi applicare l’articolo 164 comma c.p.c. 1

Tribunale di Reggio Emilia Reggio Emilia 2 settembre 2014

Il Giudice

rilevato che, nella presente procedura, l’attore propone opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contestualmente formulando istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, sulla quale già ha provveduto, con rigetto, il Presidente f.f. del Tribunale; ritenuto che, a parte l’erronea indicazione della norma processuale posta alla base dell’istanza di sospensione (inconferente è infatti il richiamo dell’art. 624 c.p.c., che riguarda la sospensione della procedura esecutiva davanti al G.E., non ancora iniziata, mentre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo è prevista dallo stesso articolo 615 comma 1 seconda parte c.p.c.), dirimente è il rilievo per il quale l’attore non formula alcuna vocatio in ius.

Infatti, pur se l’opposizione a precetto deve essere proposta con citazione davanti al G.I., secondo il piano disposto dell’articolo 615 c.p.c., l’attore non solo non indica la data dell’udienza di comparizione, ma nemmeno struttura l’atto introduttivo secondo lo schema della citazione, tramite l’invito a comparire davanti al Tribunale.

Ne deriva una nullità dell’atto introduttivo non sanabile, poiché non rientrante né nei casi di cui all’art. 164 comma 4 c,p.c., né nei casi di cui all’art. 164 comma 1 c.p.c. (lo si ribadisce, poiché manca non solo la data dell’udienza,  ma la stessa vocatio in ius).

Né l’atto può essere ricostruito come una, erronea, scelta processuale di proporre un ricorso, ciò che comporterebbe la fissazione d’udienza da parte del Giudice ed il successivo mutamento del rito, poiché nemmeno viene formulata una vocatio iudicis, con la richiesta al giudice di fissare udienza;

considerato che, in ragione di quanto sopra, deve dichiararsi la nullità insanabile della citazione per assoluta assenza di vocatio in ius.

Nulla sulle spese di lite, stante la mancata comunicazione di controparte.

P.Q.M. dichiara la nullità insanabile della citazione; nulla sulle spesse di lite.

Reggio Emilia, 2/9/2014

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