Tribunale di Roma 30 gennaio 2013 n. 1920 in tema di mediazione atipica e tutela del consumatore: si alla provvigione in favore del mediatore (una vittoria del nostro Studio)

Secondo pacifica giurisprudenza l'art. 1755 c.c. (che dispone che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento), è «disposizione derogabile nel senso che le parti, in base al principio di autonomia contrattuale stabilito dall'art. 1322 c.c., possono regolare il rapporto in modo diverso, stabilendo il diritto del mediatore alla provvigione anche in ipotesi diversa da quella delineata dalla norma», ovvero svincolando il diritto al versamento della provvigione dalla conclusione dell’affare. Sussistono, quindi, due fattispecie di mediazione: l’una regolamentata in toto dal codice civile, agli art. 1754 c.c. e segg.; l’altra, definita “atipica”, rimessa alla libera regolamentazione delle parti. La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, sentenza n°8372 del 7 aprile 2009) ha tuttavia precisato che ai fini della configurabilità di un rapporto di mediazione, definito mediazione atipica, è necessario che concorrano due presupposti: 1) il regolamento contrattuale, così come predisposto dalle parti, non deve perdere la funzione tipica della mediazione, che è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza esser legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza; 2) che, poi, le parti abbiano previsto e definitivo espressamente, nell'incarico conferito al mediatore, le condizioni ricorrendo le quali sorge il diritto alla provvigione. Ciò premesso la recente giurisprudenza di merito ha affermato che «nell'ambito della mediazione atipica, è valido e privo di contenuti di vessatorietà l'accordo intervenuto tra il cliente ed il mediatore con il quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1755 c.c., il primo si impegni a corrispondere la provvigione non al verificarsi della "condicio iuris" della formalizzazione definitiva dell'affare (preliminare o rogito definitivo di vendita), ma al momento del raggiungimento tra le parti di un accordo sui termini essenziali dell'affare da concludersi, accordo integrato dalla comunicazione al proponente l'acquisto dell'avvenuta accettazione da parte del destinatario della proposta della proposta stessa. Nella fattispecie il proponente, contestualmente alla sottoscrizione della proposta, aveva dichiarato per iscritto al mediatore che la provvigione sarebbe maturata a favore dell'agente "in caso di comunicazione dell'accettazione della proposta di acquisto» (così anche Tribunale di Roma, sez. X, 26 ottobre 2012). Nel caso in esame l’accordo  intervenuto tra le parti è stato qualificato incontestabilmente dal caaso in esame come istitutivo di un rapporto di mediazione atipica. Le parti, infatti, avevano effettivamente previsto, agli artt. 9 e 10, che, ai fini della maturazione del diritto alla provvigione da parte del mediatore, era sufficiente che quest’ultimo ricevesse una proposta irrevocabile d'acquisto dell'immobile, indipendentemente dalla effettiva conclusione dell'affare. Solo in questi termini, infatti, poteva interpretarsi la clausola negoziale che prevede espressamente che il diritto alla provvigione maturi a favore dell’agente non «a contratto o affare concluso», ma bensì, semplicemente, non appena fosse stata comunicata «all’acquirente l’avvenuta accettazione della proposta di acquisto» (così l’art. 3 della scrittura ), cioè, quando si fosse semplicemente cristallizzata tra le parti un’intesa di massima sulla vendita. E, conseguentemente non poteva che ritenersi come, comunicata al sig.ra … (promittente venditrice) l’accettazione della sua proposta da parte della sig.ra R. (promissaria acquirente), è maturato per il mediatore il diritto a percepire dall’acquirente la provvigione pattuita.

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