Tribunale di Roma, Sezione II, 26 aprile 2012 n. 8427:via libera al risarcimento del danno in favore degli specializzandi in medicina
I medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia negli anni tra il 1983 e il 1991, senza ricevere la borsa di studio mensile, hanno diritto a essere risarciti per le somme non percepite.
Lo ha recentemente stabilito la II^ Sezione del Tribunale di Roma con sentenza 26 aprile 2012 n. 8427.
E ciò in quanto la tardiva attuazione di una direttiva comunitaria all'interno di uno stato membro costituisce un fatto illecito del legislatore di natura indennitaria cosicché rientra nella giurisdizione del g.o. l’azione del medico specializzando volto ad ottenere la retribuzione prevista nell'attuazione di una direttiva comunitaria essendo stato violato un diritto soggettivo del medesimo violato dal ritardo "de quo" e non un interesse legittimo a che lo Stato legiferi (o lo faccia ad un certo modo).
L’Italia infatti, nel prevedere l’obbligo di remunerazione di tale attività specialistica per i neo laureati, si è uniformata alla normativa comunitaria (che già prevedeva tale obbligo remuneratorio (Direttive CEE n. 75/363 e 82/76): ma lo ha fatto solo nel 1991 (D.lgs. n. 257/1991), quindi con notevole ritardo rispetto agli obblighi imposti dall’UE.
Inoltre, nel fare ciò, l’Italia non ha previsto alcun diritto in capo a coloro che si erano specializzati negli anni anteriori al 1991.
Questi ultimi, pertanto, ora possono esercitare il diritto ad essere risarciti del danno pari alle retribuzioni che avrebbero percepito se la norma comunitaria fosse stata tempestivamente introdotta nel nostro ordinamento giuridico.
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