Tribunale di Taranto 28 giugno 2013 - la donazione di bene immobile non rientra tra i doni ripetibili ex art. 80 c.c.
Tribunale Civile di Taranto, con sentenza 28 giugno 2013, afferma:
- che vanno escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 80 c.c. le donazioni di beni immobili e quindi anche le liberalità indirette con le quali si pervenga al medesimo risultato (nella fattispecie in esame un immobile era stato intestato dal partner alla compagna convivente, il quale aveva a tal fine pagato il prezzo di acquisto con proprie sostanze);
- che non può qualificarsi d'ufficio la domanda proposta ex art. 80 c.c. come domanda ex art. art. 785 c.c., stante la violazione della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 c.p.c.;
- che sussiste infatti una incompatibilità strutturale tra donazione obnuziale, regolata dall'art. 785 c.c., e donazione indiretta, attuata ad esempio, come nel caso di specie, nella forma dell'acquisto di un bene immobile, intestato alla compagna, e con pagamento del prezzo da parte del promittente (tanto argomentando anche ai sensi dell'art. 809 c.c.)
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