Tribunale di Varese 24 gennaio 2013 spiega, con chiarezza, perché il figlio minore ha diritto all'ascolto da parte del Giudice nei procedimento che lo riguardano

Il Tribunale di Varese, con decreto 24 gennaio 2013:

- riconosce al figlio minore, soggetto di diritto e non solo oggetto di protezione, il pieno diritto a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano;

- preferisce all’ascolto in forma diretta, e cioè direttamente da parte del Giudice, l’ascolto indiretto, tramite uno psicologo;

- evidenzia che l’ascolto deve essere garantito in un ambiente idoneo, sì che il   minore si senta libero di esprimere il suo pensiero;

- riconosce che l'audizione può essere esclusa solo se il minore non ha capacità di discernimento, cioè a dire "l'attitudine a riconoscere i propri bisogni affettivi primari e a proiettarli all'esterno";

- ricorda che detta capacità si presume per gli ultra dodicenni e va esclusa nei bambini più piccoli nel solo caso in cui questi ultimi appaiono non in grado di manifestare la proprio opinione a causa del condizionamento da parte dei loro genitori.

- Richiama, a supporto della sua decisione la normativa, interna e internazionale, ela giurisprudenza più significativa sul punto:

a)    il nuovo art. 315 bis c.c., secondo cui "il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano";

b)    l'art. 155 sexies cod. civ., che pone a carico del Giudice l’obbligo di ascoltare, anche prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, di provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori;

c)    la sentenza della Suprema Corte a Sezione Unite n. 22238 del 2009 (avv. Maria Martignetti, difensore della ricorrente), secondo cui il mancato ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano determina la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio del provvedimento impugnato per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, salvo che l'omesso ascolto sia giustificabile per l'assenza di una sufficiente capacità di discernimento oppure per la manifesta e motivata contrarietà dell'ascolto stesso al preminente interesse del minore;

d)    la decisione della Corte Costituzionale n. 1 del 2002, in punto di cogenza delle disposizioni sovranazionali in tema di ascolto e la loro idoneità integrativa delle normativa interna laddove lacunosa;

e)    la Convenzione di Strasburgo (ratificata dalla legge n. 77/03), secondo cui ogni decisione relativa ai minori deve indicare le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nei quale deve, tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l'ascolto o l'audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi

f)    le "Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino", adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, dove, nella sezione III, lett. A, è rimarcato il diritto dei minore ad avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell'ambito dei procedimenti che io riguardano.

Nella sezione IV, lett. D è, poi, sancito, al punto 3, in modo particolarmente cogente, il diritto del minore di essere ascoltato: "i giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano".

g)    e, soprattutto, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, e i regolamenti europei in materia.

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