Tribunale Grosseto 2 settembre 2012 - reintegrato primario, in extra moenia, grazie all'art. 700 c.p.c., in pendenza del giudizio per Cassazione.

Tribunale Grosseto - Reintegrato primario in extra moenia grazie all’art. 700 c.p.c., in pendenza del giudizio per Cassazione.

 Il criterio di residualità dello strumento, rappresentato dal ricorso ex art.700 CPC, risulta osservato, tenuto conto del fatto che non ci sono altri rimedi per inibire l'azione della p.a in attesa dell'esito del ricorso per cassazione ritualmente proposto dal ricorrente.

Tribunale di Grosseto 2 settembre 2012

Il Giudice

A scioglimento della riserva ed esaminati gli atti, rileva in primo luogo che l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla p.a., è infondata.

Il criterio di residualità dello strumento, rappresentato dal ricorso ex art.700 CPC, risulta osservato, tenuto conto del fatto che non ci sono altri rimedi per inibire l'azione della p.a in attesa dell'esito del ricorso per cassazione ritualmente proposto dal ricorrente.

In particolare, non è esperibile il ricorso ex art.373.1°c. CPC alla CdA in quanto la sentenza emessa da quel Giudice si sostanzia nel rigetto del ricorso introduttivo (accolto dal primo Giudice) e non contiene alcun comando suscettibile dì esecuzione. Ne consegue l'impossibilità di sollecitare la sospensione della esecuzione di tale sentenza.

 E' anche evidente, stante l'attuale formulazione dell'art.336,29c,CPC, che, non essendo più necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia di appello, questa può produrre effetti che possono essere contrastati solo col ricorso d'urgenza. Ed in effetti, nella fattispecie, risulta che la p.a., preso atto della pronuncia di appello, ha emessa due provvedimenti (31.5.2012 e 4.6.2012) direttamente lesivi della posizione del ricorrente che, peraltro, forniscono autonoma giustificazione alla proposizione di una istanza urgente per la sospensione della loro esecuzione, in pendenza della decisione della Corte di cassazione. Del pari corretta appare la individuazione del Giudice competente ad esaminare il presente ricorso compiuta dalla difesa di parte ricorrente, malgrado l'assenza di espressa previsione normativa, tenuto conto dei condivisibili e pertinenti orientamenti giurisprudenziali allegati e della emanazione dei due recenti provvedimenti sopracitati. Per ciò che attiene al periculum non possono in questa sede che essere richiamate le sempre attuali argomentazioni svolte sul punto nell’ordinanza 20.10.2000 di questo Tribunale (pag.8), incentrate. sulla difficoltà di quantificazione del pregiudizio economico derivante al ricorrente dalla perdite della professionalità collegata al primariato ed incidente su di un aspetto della sua personalità.

Il fumus del ricorso appare sussistente. Premesso che questo giudicante ritiene corrette e condivisibili le argomentazioni svolte dal GdL con la sentenza 194/2009, è comunque opportuno in questa sede soffermare l'attenzione sul seguente, risolutivo punto.

Come puntualmente sottolineato nel ricorse per cassazione, la sentenza di appello motiva in modo non condivisibile sul rilevante argomento della posizione del ricorrente (apicale a t.i., vincitore di concorso pubblico) negandole qualsiasi rilevanza.

Premessa la generale condivisibilità dei motivi del ricorso per cassazione ed in particolare della obiezione mossa dalla difesa di parte ricorrente dell'art.11 preleggi, si deve rilevare da un lato che il comma 5 dell'art.15-quinquies D.L.vo 502/1992 (nel testo introdotto dal D.L.vo 229/1999 e dal D.L.vo 49/2000: gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo) sembra letteralmente riferibile solo agli incarichi a tempo assegnati dal D G dell'azienda e non alle funzioni primariali assegnate per concorso. Per altro verso, in ogni caso, la norma sopravvenuta (comma 4 dell’art 5-quater D.L.vo 502/1992, come modificato dal D.L. 81/2004) afferma esplicitamente che la non esclusività del rapporto non preclude la direzione di strutture semplici o complesse; risultando ovvio ex art. 15 preleggi che la norma sopravvenuta prevale sulla precedente.

Il ricorso deve quindi essere accolto. Le spese dovranno essere liquidate con la sentenza definitiva.

P Q.M.

In attesa dell'esito del giudizio dl Cassazione, ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto e nelle funzioni di direzione della U.O. di Oculistica, senza pregiudizio della facoltà dr esercitare liberamente la libera professione extra moenia al di fuori dell'orario di servizio. Inibisce alla Azienda U.S.L. 9 di Grosseto di ricoprire tale posizione e tali funzioni con altri soggetti. Sospende gli effetti delta determinazione n.224 del 4 giugno 2012 con la quale è stata disposto l'avvio del procedimento di seleziona del nuovo dirigente della struttura complessa U.O. di Oculistica ed affidata la direzione provvisoria di tale U.O. al direttore della U.O. di Otorinolaringoiatria. Sospende gli effetti del provvedimento di cui alla raccomandata a.r. del 31 maggio 2012, con il quale il direttore del personale della stessa AUSL comunicava al Prof. Sarnicola la sua decadenza dall'incarico di direzione della. U.O. di. Oculistica con decorrenza 1.08.2000.

 

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