Tribunale Messina sez. I 9 gennaio 2012 n°20: l'amministratore cessato dall'ufficio ha l'obbligo di restituire la cassa e tutti i documenti relativi alla gestione condominiale

Condivisibili i seguenti principi di diritto esposti dal Tribunale  Messina,  sez. I, con sentenza 9 gennaio 2012 n°20

"L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono" (Cass. n. 10815/00).

L'orientamento è fatto proprio e frequentemente ripetuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 6 agosto 2009, n. 17206, per la precisazione che i documenti devono essere restituiti in originale; Trib. Roma 25 gennaio 2007, n. 10818, in Il merito 2007, p. 35, che ha affermato la responsabilità per i danni che derivino dall'omessa o ritardata restituzione; Trib. Biella 13 novembre 2006, in Archivio delle locazioni e del condominio 2007, p. 183; Trib. Milano 13 settembre 2005, in Giustizia a Milano 2005, p. 61; Trib. Salerno 7 febbraio 2005, in Archivio delle locazioni e del condominio 2008, p. 179; Trib. Bologna 26 maggio 1998, in Archivio delle locazioni e del condominio 1999, p. 289).

Il comportamento dell'amministratore di condominio che omette ingiustificatamente di consegnare la documentazione contabile, richiesta dal nuovo amministratore, integra il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11 c.p., che si configura ogniqualvolta sussista una situazione che renda più agevole l'interversione del possesso (Trib. Roma 2 febbraio 2010, n. 1079; Trib. Roma 20 luglio 2007, n. 15945, in II merito 2008, p. 72).

I giudici di merito hanno anche ammesso la possibilità di ricorrere, al fine di ottenere dall'amministratore riottoso cessato dalla carica la consegna dei documenti relativi alla gestione condominiale, al procedimento per decreto ingiuntivo, avendo la domanda ad oggetto cose mobili determinate (v. Trib. Ariano Irpino 24 aprile 2007, in Archivio delle locazioni e del condominio 2007, p. 500), e al procedimento cautelare d'urgenza, sul presupposto che sussiste una minaccia di pregiudizio irreparabile alla corretta gestione (Trib. Salerno 3 ottobre 2006, in Corriere del merito 2006, p. 1390, e in Corriere del merito 2007, p. 23; Trib. Roma 2 agosto 2003; Trib. Trieste 3 aprile 1993, in Giustizia civile 1994, 1, p.907).

Che sull'amministratore cessato gravi l'obbligo di restituire tutti i documenti inerenti alla gestione condominiale è conclusione che discende, ineluttabilmente, dall'essere detti documenti necessari al fine di dare rappresentazione, anche contabile, delle operazioni compiute, di avere contezza, da parte dei condomini, delle giustificazioni delle spese, di fornire il quadro conoscitivo che mette la collettività condominiale nella condizione di effettuare scelte gestionali consapevoli e rispondenti ai propri interessi.

Queste esigenze nascono non soltanto in relazione alla gestione in corso, relativa cioè ad "esercizi" non chiusi, ma anche in relazione alla gestione passata, indipendentemente da quanto questa sia lontana e risalente nel tempo. Si pensi - tra i moltissimi che si potrebbero esemplificare - al caso in cui si renda necessario avere una ricevuta di avvenuto pagamento da opporre al terzo che vanti un credito nei confronti del condominio, non bastando a tal fine una corrispondente voce di bilancio approvata; o al caso in cui serva avere un quadro documentale dei versamenti delle quote da parte dei vari condomini.

Nessun dubbio può allora ventilarsi sul fatto che la documentazione debba essere consegnata nella sua interezza.

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