Tribunale Milano decreto 14 gennaio 2015 - anche il padre, così come la madre, ha diritto di occuparsi del proprio figlio, anche se in tenera età

Il Tribunale di Milano (sez. IX civ., decreto 14 gennaio 2015 - Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone), con decreto del 14 gennaio, ricorda i seguenti principi spesso viene sottovalutato nei giudizio di separazione, divorzio o di affido di  figli di genitori non coniugati:

in regime di affidamento condiviso, con la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, il giudice si limita a fissare la "cornice minima" dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario (così: Corte App. Catania, Sez. Famiglia e Persona, decreto 16 ottobre 2013, Pres. Francola, est. Russo; conforme: Trib. Milano, sez. IX, 3 giugno 2014). Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio a! minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneersone e Kampane!la c. Italia, 12.7.2011).

Poste tale premesse, il Tribunale ritiene che nel caso al suo esame non sussistevano elementi sufficienti per una restrizione del diritto di visita del padre.

Infatti, giova ricordare, come «la genitorialità si apprende facendo i genitori» e, dunque, solo esercitando il ruolo genitoriale una figura matura e affina le proprie competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe in grado di occuparsene, è una conclusionale fondata su un pregiudizio che confina alla diversità (e alla mancanza di uguaglianza) il rapporto che sussiste tra i genitori.

 

Con l’occasione il Tribunale sottolinea anche che:

-     in materia di figli nati fuori dal matrimonio, nel procedimento ex art. 316 comma IV c.c., il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all'esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 1 ottobre 2014, Pres. Serra, rei. Lo Cascio);

-     nelle procedure relative a minori, è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l'interesse del minore ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone).

-     L'ammissibilità dei provvedimenti provvisori, nel rito ex arti. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c. discende da una interpretazione costituzionalmente orientata e more communitario del combinato disposto delle due norme.

-     Il potere di disporre misure interlocutorie, nella fattispecie, rientra nell'ambito della tutela cautelare latu sensu intesa: sono state, infatti, le stesse Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 26 aprile 2013, n. 10064) a chiarire (seppure nel rito della separazione/divorzio) che i provvedimenti cd. provvisori hanno natura cautelare.

-     Ebbene, la ratio ispiratrice della tutela cautelare è ravvisabile nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (Corte cost. sentenze n. 26 del 2010, n. 144 del 2008 e n. 253 de! 1994).

-     Le misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, hanno, dunque, funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché sono legate a doppio filo al diritto fondamentale garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento» (Corte cost. sentenza 23 luglio 2010 n. 281) e non possono, quindi, essere precluse o negate in un contesto in cui garantiscono la stessa vitalità del "diritto".

-     Peraltro, la tutela cautelare, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l'accertamento del diritto, è uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, «anche indipendentemente da una previsione espressa» (Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame).

 

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