Tribunale Modena, 4 aprile 2013: si può promuovere un giudizio ex art. 700 c.p.c. per ottenere dal Tribunale Ordinario dei provvedimenti nell'interesse dei figli minori di genitori non coniugati?

Una madre chiede al Tribunale di Modena, ex art. 700 c.p.c.: l’affidamento esclusivo dei figli minori, la regolamentazione  del diritto di visita del padre, la condanna del  padre a corrispondere un contributo periodico al mantenimento della prole, sostenendo che il padre è pericoloso, violento, responsabile di reati contro il patrimonio …

Si costituisce il padre contestando quanto allegato dalla madre e, per di più, esponendo gravi comportamenti della stessa.

Il Tribunale di Modena, pur ritenendo il procedimento ex art. 700 c.p.c. non compatibile con la natura e la struttura del procedimento ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c. (che impone le forme del rito camerale di cui agli artt. 737 segg. c.p.c.):

-      Qualifica e quindi ritiene ammissibile il ricorso, ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c, alla luce del petitum concreto e della causa petendi dello stesso;

-      afferma, quanto alla residualità, che la tutela urgente dei minori può essere soddisfatta facendo ricorso agli strumenti tipici del rito, e cioè sia la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 741, u. c., c.p.c., sia i provvedimenti provvisori ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 710 c.p.c.;

-      precisa che detta ultima norma cautelare, pur espressamente dettata per le modifiche delle condizioni di separazione, è utilizzabile come schema normativo di riferimento nella materia, stante l’identità di oggetto (filiazione), e può quindi essere utilizzata, in via analogica, da parte del giudice ordinario per i procedimenti ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., anche allo scopo di evitare disparità di trattamento processuale tra i figli di genitori coniugati e quelli di genitori non coniugati.

 

DECRETO

letti gli atti e sentite le parti;

visto l’art. 155 sexies C.p.c.

premesso che:

- la ricorrente ha chiesto con provvedimento innominato d’urgenza di “dichiarare” l’affidamento esclusivo dei figli minori …. alla madre, e di “determinare il diritto di visita del padre”, oltre che di “dichiarare tenuto e condannare” il padre a corrispondere un contributo periodico al mantenimento della prole;

- la ricorrente deduce che il padre dei minori è violento, pericoloso, e dedito al crimine per reati contro il patrimonio, che la coinvolge in gravi episodi di violenza familiare, e che l’ambiente familiare nella casa paterna non è idoneo a soddisfare le esigenze di tutela dei minori;

- il convenuto si è costituito contestando le allegazioni della ricorrente e deducendo, viceversa, che la madre dei minori è dedita ad abuso di alcool e che per tale motivo è il suo ambiente domestico a non essere idoneo allo sviluppo dei minori, e chiede in via riconvenzionale l’affido esclusivo dei minori al padre, con determinazione del diritto di visita e un contributo periodico per il mantenimento della prole a carico della madre;

FATTO

rilevato in primo luogo che il ricorso innominato d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non è compatibile con la natura e la struttura del procedimento ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., che segue le forme del rito camerale di cui agli artt. 737 segg. c.p.c.;

considerato, tuttavia, che nel caso di specie il ricorso depositato presenta i requisiti di sostanza e di forma tipici di un ricorso ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c. e pertanto, indipendentemente dall’espressa intitolazione come ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e dall’esposizione dei requisiti cautelari, il ricorso in questione va qualificato, sia per la causa petendi che per il petitum concreto, quale, appunto, ricorso contenente la richiesta di regolazione del regime di affidamento e mantenimento di prole di genitori non coniugati;

ritenuto che, così qualificato il ricorso, le istanze di tutela urgente possono essere soddisfatte con gli strumenti tipici del rito ad esso proprio, quali, in primo luogo, la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell’art. 741, u. c., c.p.c., e quali, in secondo luogo, i provvedimenti provvisori ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 710 c.p.c., norma questa che, sebbene espressamente dettata per le modifiche delle condizioni di separazione, è utilizzabile come schema normativo di riferimento nella presente materia, atteso che anch’essa è dettata nella disciplina di un procedimento camerale, con identità di oggetto trattandosi di filiazione, ed è altresì norma tipica cautelare, speciale rispetto alla figura residuale del provvedimento innominato; essa può, quindi, essere utilizzata, quantomeno in via analogica, per i procedimenti ai sensi degli artt. 317 bis c.c. e 38 disp att. c.c., da parte del giudice ordinario, anche al fine di evitare disparità di trattamento processuale tra i figli di genitori coniugati e quelli di genitori non coniugati;

ritenuto, nel merito, che:

occorre procedere ad indagine sulla situazione del nucleo familiare di [MINORI], e a ciò appare adeguato ricorrere all’ausilio dei servizi sociali;

è pertanto necessario di richiedere una relazione sulla situazione, previa adeguata osservazione, da parte dei competenti servizi sociali, per verificare la situazione dei due minori, al fine di disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione sulle contrapposte richieste delle parti, con individuazione di eventuali motivi di contrarietà all’interesse dei minori stessi;

non ricorrono, allo stato, i presupposti per l’adozione di provvedimenti provvisori, fermo restando che ogni esigenza indifferibile di tutela della prole minorenne potrà essere rilevata e segnalata a questa autorità giudiziaria dai servizi sciali incaricati, nel corso del loro intervento;

P.T.M.

dispone che a cura della Cancelleria venga trasmessa copia della presente ordinanza e degli atti e verbali di causa ai Servizi socio-assistenziali territorialmente competenti (Comune di …, con richiesta di valutare, previa opportuna osservazione ed ascolto dei minori, la situazione del nucleo familiare di ….], sul piano materiale e su quello affettivo, e di descrivere le condizioni di vita degli stessi e gli eventuali motivi di disagio, al fine specifico di:

a) disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione della situazione in termini sia di idoneità genitoriale di entrambi i genitori, sia di idoneità ambientale, in considerazione dell’interesse dei minori;

b) disporre del maggior numero e qualità possibili di elementi di valutazione ai fini delle richieste di entrambi i genitori, espresse negli atti di causa;

c) individuare le più opportune modalità di attuazione delle condizioni di affidamento dei minori, e le modalità di rapporti con entrambi i genitori ritenute più opportune e rispondenti alle esigenze della prole;

dispone che i Servizi in indirizzo trasmettano un’informativa scritta riassuntiva, da depositare in Cancelleria entro il termine del 30/9/2013, facendo riferimento nella risposta al numero di R.G. in epigrafe;

rinvia all’udienza del ……….

Modena, 4/4/13

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