Tribunale Nocera Inferiore 7 febbraio 2012 - A carico del compratore l'onere di provare l'esistenza di vizi e difetti della cosa venduta, in ossequio al principio della vicinanza della prova
Alla luce del principio, enunziato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533, l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio viene posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto.
Tuttavia le esigenze di omogeneità del regime probatorio e di semplicità su cui si è "attestata" la giurisprudenza non possono prescindere dalla oggettiva diversità delle situazioni. In questo senso, come più volte evidenziato, il miglior criterio a cui fare riferimento pare essere quello di vicinanza o possibilità di fornire la prova: esso, infatti, è dotato di un’intrinseca elasticità, atta a garantire il rispetto del diritto costituzionale alla prova di fronte alle molteplici ed eterogenee ipotesi che possono venire in essere nella realtà. Cass. civ. 10744/2009 “… la distribuzione dell’onere della prova deve tener conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, perché la copertura costituzione di cui gode il diritto di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive (art. 24 della Carta fondamentale del nostro Stato), impone di non interpretare la legge in modo da renderne impossibile o troppo difficile l’esercizio (confr. Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20484)”
Proprio in ossequio a detto principio della vicinanza della prova, la prima sezione del Tribunale Nocera Inferiore, con sentenza 7 febbraio 2012, afferma che spetta al compratore l’onere di provare l’esistenza di vizi e difetti della cosa venduta.
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