Tribunale Palermo 4 luglio 2013 - crediti condominiali nei confronti dei coniugi comproprietari, in regime di comunione dei beni.
- lo stato di comproprietà dell'immobile realizza una comunione che si pone all'interno di una fattispecie più complessa qual è il Condominio.
- In sede condominiale la comunione si configura in modo del tutto unitario.
- L'obbligazione relativa alle spese condominiali, in un immobile in comproprietà pro indiviso, va ragguagliata al valore millesimale della singola unità immobiliare in sé considerata, ovvero al valore del piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini, come espressamente stabilito dall'art. 68 d.a.c.c.. in relazione agli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 cod. civ. e non, invece, suddivisa per quote a secondo di chi risulti effettivamente (con) titolare della comunione "familiare";
- Pertanto i coniugi comunisti devono ritenersi solidalmente responsabili nei confronti del condominio, in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. ("I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente").
- D’altro canto l'art. 67 d.a.c.c dispone espressamente che i comproprietari abbiano un solo rappresentante in sede assembleare, precisando che costui venga designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
- Ne consegue:
che l'ente di gestione ha titolo per richiederne ad ognuno di loro l'adempimento per intero;
che tra i proprietari pro indiviso di un immobile, indipendentemente siano coniugi o meno, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in giudizio.
Nota bene:
la comunione legale tra coniugi costituisce, nella prevalente interpretazione giurisprudenziale una comunione senza quote, finalizzata ai bisogni della "famiglia", nella quale ambedue i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa (v. Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).
pubblica su facebook

