Tribunale Palermo 4 luglio 2013 - crediti condominiali nei confronti dei coniugi comproprietari, in regime di comunione dei beni.

Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo di pagamento in danno di un condominio moroso, comproprietario di un immobile unitamente alla moglie. Il condomino si oppone in quanto, a suo avviso,  l'azione del recupero del credito esercitata dal Condominio doveva essere estesa alla moglie, comproprietaria dell'immobile.Chiedeva, pertanto, di essere autorizzato a chiamarla in giudizio. La richiesta veniva però respinta dal Tribunale Palermo, con sentenza 4 luglio 2013.
E ciò in quanto:

- lo stato di comproprietà dell'immobile realizza una comunione che si pone all'interno di una fattispecie più complessa qual è il Condominio.

- In sede condominiale la comunione si configura in modo del tutto unitario.

- L'obbligazione relativa alle spese condominiali, in un immobile in comproprietà pro indiviso, va ragguagliata al valore millesimale della singola unità immobiliare in sé considerata, ovvero al valore del piano o porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini, come espressamente stabilito dall'art. 68 d.a.c.c.. in relazione agli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 cod. civ. e non, invece, suddivisa per quote a secondo di chi risulti effettivamente (con) titolare della comunione "familiare";

- Pertanto i coniugi comunisti devono ritenersi solidalmente responsabili nei confronti del condominio, in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 c.c. ("I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente").

- D’altro canto l'art. 67 d.a.c.c dispone espressamente che i comproprietari abbiano un solo rappresentante in sede assembleare, precisando che costui venga designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

- Ne consegue:

che l'ente di gestione ha titolo per richiederne ad ognuno di loro l'adempimento per intero;

che tra i proprietari pro indiviso di un immobile, indipendentemente siano coniugi o meno, non sussiste alcun litisconsorzio necessario in giudizio.

Nota bene:

la comunione legale tra coniugi costituisce, nella prevalente interpretazione giurisprudenziale una comunione senza quote, finalizzata ai bisogni della "famiglia", nella quale ambedue i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa (v. Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890).

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. 29 gennaio 2015 n. 1674 - danni da infiltrazione: se il condominio non paga, i condomini rispondono in solido

Cass. civ. Sez. II, 15/12/2014, n. 26295 - mutamento dell'area condominiale in parcheggio con quale maggioranza

Cass. 13 giugno 2014, n. 13526 - Alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la decisione in ordine alla ripartizione delle spese del terrazzo.

Più facile dal 18 giugno 2014 la possibilità di effettuare il controllo dell'operato del proprio amministratore di condominio

Cass. 30 aprile 2014, n. 9522 "È lecito trasformare un cortile in parcheggio?

Cass. 23 aprile 2014 n. 9232 - non serve l'unanimità per la modifica delle tabelle condominiali

Cass. 19 Marzo 2014 n. 6436: il condomino moroso non può opporsi al decreto ingiuntivo a causa della mancata approvazione di alcune voci di spesa da parte dell'assemblea

Ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. nel caso di mancata comunicazione del nominativo dei condòmini morosi ex art. 63 disp. att. cod. civ

Cass. 14 giugno 2013, n. 15042 - è nulla la delibera condominiale che modifica il criterio legale di ripartizione delle spese?

Cass. 16 aprile 2013 n. 9181 - legittimo il decreto ingiuntivo a carico dei condòmini senza la preventiva messa in mora