Tribunale per i Minorenni di Trieste 28/03/2012; in quali casi non è necessaria l'audizioni dei minori dodicenni ai fini del loro affidamento

La legislazione nazionale e sovranazionale prevede l’obbligo di audizione della prole ultradodicenne o, eventualmente più giovane, se capace di sufficiente discernimento. Lo prevedono numerose  norme, tra cui l’art. 155-sexies cod. civ., l’art. 4, comma 2, della legge 54/2006, l’ar. 15 della L. n° 184/1983, gli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e l’art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989.
Tuttavia l’obbligo di audizione – afferma il Tribunale per i Minorenni di Trieste 28 marzo 2012 - può trovare «giustificata deroga qualora, per il pieno accordo tra i genitori, ove rispettoso dei suoi diritti inderogabili, il sentirli possa risultare per loro soltanto perturbante della loro pacifica serenità, sicché l’audizione stessa si ponga in contrasto con il loro superiore interesse» (art. 3, comma 1, della Convenzione di New York).
Quindi nel procedimento teso alla regolamentazione dei rapporti con la prole, conseguente alla cessata convivenza more uxorio dei genitori, è giustificata la deroga all’obbligo di ascolto dei minori, ove l’accordo sottoposto al vaglio giudiziale sia conforme ai diritti inderogabili dei figli e l’audizione finirebbe per pregiudicarne la serenità, ponendosi in contrasto con il superiore interesse dei ragazzi.
La motivazione del Giudice è chiara e condivisibile.

Tribunale per i Minorenni di Trieste 28/03/2012
… decidendo sul ricorso presentato congiuntamente in data 12-03-2012 dai sigg. M F e S V, genitori naturali della minore H F, nata a … il X-X-2000, da entrambi riconosciuta; preso atto che i ricorrenti, assistiti rispettivamente dall’avv. dom. …., e dall’avv. …, entrambe del Foro di Udine, avendo risolto la loro convivenza, chiedono la ratifica dei loro accordi per la regolamentazione dei rapporti con la figlia; ritenuta la conformità dei medesimi agli interessi della minore, nei termini riportati a dispositivo;
ritenuta, pertanto, non obbligata l’audizione dei ricorrenti. ritenuto che l’obbligo dell’audizione dei minori ultradodicenni ‐o anche più giovani, ma capaci di sufficiente discernimento‐ imposto dalla legislazione nazionale e sovranazionale (art. 155 sexies cod. civ. e 4, co. 2, l. n. 54/2006, in subiecta materia ; art.15, l. n. 184/1983, come sost. da l. n. 149/2001; artt. 3 e 6, Conv. di Strasburgo 25‐ 01‐1996 ‐rat. ed es. con l. n. 77/2003‐; art. 12, Conv. di New York 20‐11‐1989 ‐ rat. Ed es. con l. n. 176/1991) debba trovare giustificata deroga qualora, per il pieno accordo tra i genitori, ove rispettoso dei suoi diritti inderogabili, il sentirli possa risultare per loro soltanto perturbante della loro pacifica serenità, sicché l’audizione stessa si ponga in contrasto col loro superiore interesse (art. 3, co. 1, Conv. N.Y., cit.). avuto l’intervento del PMM che ha concluso per l’accoglimento della domanda congiunta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ratifica e dichiara esecutivi gli accordi tra le parti di cui ai punti da 1 a 5 del ricorso sopra menzionato, da intendersi parte integrante del presente decreto.Si comunichi ai fax … e …; al PMM e al GT di Udine ex artt. 337 cod. civ. e 51 disp. att. cod civ.
Trieste, camera di consiglio del 28 marzo 2012.
Il Presidente, estensore dott. Paolo Sceusa

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