Tribunale Varese decreto 13 marzo 2012: possibile la nomina dell'amministratore di sostegno anche del coniuge separato.
In base all’art. 408 c.c.: - «la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario ...»; «… l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato».
Il criterio fondamentale, quindi, che il G.T. deve seguire nella scelta dell'amministratore, è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiaria.
L’art. 408 c.c. consente all’interessato di designare il proprio amministratore di sostegno.
Solo ove non ci sia designazione dell'interessato - o dove il GT non reputi la scelta del beneficiario adeguata, il giudice può provvedere al successivo ordine di designabili, preferendo, «ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata» (art. 408 c.c.)
L’indicazione delle persone nell'art. 408 c.c. non riveste un ordine preferenziale né un carattere assoluto.
La legge conferisce al G.T. una discrezionalità nella nomina posto che l'articolo 408 c.c. espressamente recita: "il giudice tutelare preferisce, ove possibile".
Quindi: se possibile, il giudice deve preferire il coniuge non separato. Dove ciò non sia, però, possibile, è ovvio che il GT possa nominare anche il coniuge separato.
La conferma di detto ragionamento si trova nell’esame del comma IV dell'art. 408 c.c., che pone un espresso divieto di nomina alle funzioni di amministratore di sostegno "agli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".
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