Va ammonito ex art. 709 ter c.p.c. il genitore che, tra l'altro, rifiuti di concordare con l'altro la data delle vacanze estive da trascorrere con la figlia: Corte di Appello di Catania 18 febbraio 2010
In tema di esercizio delle modalità dell’affidamento dei figli, il termine, fissato dal giudice della separazione, entro il quale i coniugi devono concordare il periodo di vacanze estive che il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario non ha natura perentoria e serve solo ad attenuare, ponendo una regola, i conflitti tra le parti, tutelando, non tanto le esigenze del minore, quanto quelle del genitore collocatario ad organizzare il proprio tempo, conoscendo, tempestivamente, il periodo in cui non dovrà occuparsi del figlio.
Conseguentemente deve essere ammonito il genitore che rifiuti di concordare con l’altro la data in cui quest’ultimo potrà prelevare la figlia per il periodo estivo, adducendo la decadenza da tale diritto per l’inutile decorso del termine fissato dal tribunale per l’accordo tra i genitori
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