Il risarcimento del danno subito da una "showgirl" per lo sfruttamento della sua immagine, attraverso la pubblicazione di foto sui giornali, è subordinato alla dimostrazione delle conseguenze dell'evento lesivo - Cass. 6 maggio 2010 n.10957

 

Il risarcimento del danno subito da una "showgirl" per lo sfruttamento della sua immagine, attraverso la pubblicazione di foto sui giornali, è subordinato alla dimostrazione delle conseguenze dell’evento lesivo.
Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.10957 del 6 maggio 2010, ha respinto il ricorso di una artista italiana la quale si era vista pubblicare su vari giornali, senza consenso, alcune foto che la ritraevano nuda, scattate ad inizio carriera.
In primo grado la showgirl si era rivolta al Tribunale di Roma per ottenere l'accertamento dell'illegittimo uso da parte delle tre case editrici delle foto da loro edite, l'astensione da qualsiasi ulteriore utilizzo delle foto e la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e morali sofferti ma il Giudice di primo grado ha respinto tutte le domande.
La sentenza è stata in parte riformata nel 2005 dalla Corte d'appello di Roma, che ha ritenuto fondata solo la domanda di inibitoria dell'ulteriore utilizzazione delle foto, confermando la reiezione delle altre domande.
I legali della showgirl hanno, quindi, presentato ricorso il Cassazione.
I giudici della Corte Suprema, nel respingere il ricorso, hanno espresso il seguente principio di diritto, «l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore» (così anche Cass. n. 12433 del 2008).
Alla luce di detto principio il giudice di legittimità non ha ritenuto opportuno cassare la pronuncia del precedente grado di giudizio, in quanto la ricorrente non ha allegato e, quindi, individuato danni patrimoniali idonei ad essere liquidati secondo il criterio indicato dalla citata decisione. Tali danni, da intendersi come c.d. danni conseguenza dell'evento lesivo costituito dall'utilizzazione indebita delle fotografie, avrebbero potuto identificarsi in un pregiudizio allo sviluppo della carriera futura e, quindi, nei suoi riflessi economici (come, ad esempio, per l'impossibilità di girare talune tipologie di films, perché non in sintonia con l'apparizione di foto di nudo) oppure nella perdita di specifiche occasioni di lavoro in ragione del discredito arrecato dalla pubblicazione delle foto oppure ancora nella perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall'impossibilità di sfruttare le fotografie in quanto ritraenti l’artista  nuda. Tali ipotesi di possibile danno patrimoniale avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di allegazione da parte della ricorrente non potendo certo essere individuata ed introdotta d'ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione, e non l'individuazione, del danno.

 

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