Va sanzionato l'avvocato se recupera due volte lo stesso credito - Cass. SU 9 settembre 2009 n°19402
L'avvocato, una volta dichiarato di avere ottenuto il pagamento della somma per cui aveva avviato un'azione esecutiva, non può proporne una nuova per somme non dovute e quietanzate e per spese non liquidate dal giudice. La pretesa di ottenere somme ulteriori non dovute e l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva per un credito inesistente integrano violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza e violazione dell'articolo 49 del Codice deontologico forense che vieta espressamente al professionista legale di aggravare con azioni plurime la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela del proprio cliente.
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