È valida in Italia la dichiarazione giudiziale di paternità pronunciata da un giudice straniero in difetto di esame del DNA - Cassazione 9 giugno 2011 n. 12646
Una ragazza rumena promuove, con successo, nel suo paese, un’azione di dichiarazione giudiziale di paternità in danno di un italiano.
Chiede poi, sempre con successo, che detta decisione venga riconosciuta anche in Italia La Corte di cassazione, con una sentenza n. 12646 del 9 giugno 2011, si pronuncia sul caso ritenendo non sussistere violazione alcuna dell’articolo 269, quarto comma, cod. civ., secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale non esclude che tali circostanze nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.
E nella specie la decisione dell'autorità romena, anche se nel corso del giudizio non era stato espletato l'esame del DNA, si fondava non solo sulle dichiarazioni della madre ma anche su tutta una ulteriore serie di elementi indiziari costituiti: dalla deposizione di una teste, che aveva riferito delle frequentazioni del ricorrente con la ragazza rumena e la di lei famiglia e del fatto che l’uomo italiano si era detto contento dell’arrivo del bambino; dalla mancata presentazione all’interrogatorio da parte dell’italiano; dal fatto che dalle schede dell’albergo … era emerso che le parti avevano soggiornato nella stanza 212 dal 30 dicembre 2000 al 3 gennaio 2001 poco più di nove mesi prima della nascita della piccola; dal fatto che l’ambasciata italiana aveva certificato, in data 3 maggio 2001, che le parti avevano eseguito pubblicazioni di matrimonio nel comune di Sanluri.
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