Valido il patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia solo nell'ambito della zona assegnata e per la clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia - Cassazione Sez. Lavoro 16 Settembre 2010 n. 19586
Una società di assicurazioni chiede l’accertamento della violazione del patto di non concorrenza stipulato con due agenti, con la condanna di questi ultimi alla restituzione di quanto incassato in esecuzione di tale patto.
Osserva la sezione lavoro della Cassazione, con sentenza 16 Settembre 2010 n. 19586:
- che la concorrenza sleale in base alla domanda spiegata era stata effettuata dai subagenti, i quali sono tenuti a rispondere personalmente con il loro patrimonio per atti da loro commessi, per cui, la società, anche priva di personalità giuridica, rimane estranea alla controversia in ragione di una sua propria autonomia patrimoniale.
- che, inoltre, la normativa prevista dal codice civile è indisponibile dalle parti per la natura degli interessi in gioco e non può essere limitata né dagli usi né dalla contrattazione collettiva;
- che, in particolare, il patto di non concorrenza, pur essendo nella disponibilità delle parti, è liberamente stipulabile solo nell’ambito della zona assegnata: in caso di patto di non concorrenza inserito in un contratto di agenzia, tale patto può ritenersi operante solo per la medesima zona e per la clientela per la quale era stato concluso il contratto di agenzia, mentre va ritenuto nullo per la parte eccedente.
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