Verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale - Cassazione I^ sezione 15 marzo 2012 n°4184.
Ad avviso della Corte:
- l’articolo 12 della Cedu, così come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia Ue, ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi. Deve quindi ritenersi non più adeguata all'attuale realtà giuridica la precedente giurisprudenza secondo cui la diversità di sesso, insieme alla manifestazione della volontà, costituisce il requisito minimo indispensabile per la stessa esistenza del matrimonio civile. La diversità di sesso non è più da considerare quale elemento naturalistico del matrimonio. Se l'art. 29 Cost. definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, si deve ritenere che, a seguito della sentenza in esame, per società naturale va intesa non solo la famiglia eterosessuale, bensì anche quella omosessuale.
- Se il matrimonio omosessuale non è oggi trascrivibile, ciò non dipende più dalla sua inesistenza e neppure dallo sua invalidità ma esclusivamente dalla sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano, da cui – allo stato - non è riconosciuto.
- Ciò non toglie che le coppie gay siano titolari del diritto alla vita familiare, al pari di una qualunque coppia eterosessuale (come peraltro già riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2010).
- La coppia omosessuale ha quindi diritto di adire i giudici comuni per far valere …… il suo diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, se necessario, ha anche diritto di sollevare eccezioni di illegittimità costituzionale delle vigenti disposizioni … nella parte in cui non assicurino detto pari trattamento.
pubblica su facebook

