Viene meno l'obbligo del mantenimento, se la moglie convive con un altro uomo? Cassazione Civile, sez. I, 25 novembre 2010, n.23968
Il caso
La Corte d’Appello di Trani revoca, nel gennaio 2005, l’assegno di mantenimento della moglie, a carico dell’ex marito, perché convivente con un nuovo compagno che provvedeva in toto alle sue necessità.
La Cassazione ribalta la decisione del Giudice di secondo grado, ripristinando l’assegno di mantenimento a favore della donna, in considerazione del fatto che la situazione di miglioramento economico avutasi a seguito di una convivenza con un uomo “non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche di chi conviva con lo stesso e a ritenere la stessa da sola sufficiente ad esonerare il coniuge dal contributo di mantenimento” (cfr. anche Cass. 10 agosto 2007 n. 17643 e 10 novembre 2006 n. 24056).
“Non è dubbio infatti che alcuna modifica delle condizioni economiche accessorie alla separazione può aversi, senza comparare la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e le sue modifiche nel tempo” (Cass. 28 aprile 2010 n. 10222 e 5 dicembre 2008 n. 28835).
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