Vizi redibitori o aliud pro alio? Cassazione 10 novembre 2011, n. 23547
La Corte di Cassazione, II^ Sezione, con sentenza 10 novembre 2011, n. 23547, ricorda che, in tema di compravendita, si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso od ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
E la differenza non è concretamente di poco conto, dato che solo nell'ipotesi di un aliud pro alio, il compratore è legittimato ad esperire gli ordinari rimedi contrattuali di cui all'art. 1453 c.c. ovvero l'azione di risoluzione o l'azione di esatto adempimento salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno (senza che possano trovare applicazione i brevi termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.).
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, i Giudici hanno ritenuto che la Corte di Appello, avesse correttamente applicato i principi sopraesposti, escludendo la sussistenza di un'ipotesi di aliud pro alio nel caso in cui si era in presenza di un mero difetto di funzionamento delle apparecchiature telefoniche fornite e non di una "differenza strutturale o funzionale tra la res tradita e quella oggetto di pattuizione".
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