L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile
Per
Circa la revisione dell’assegno di divorzio divenuto insufficiente, come già visto a proposito dell’assegno di mantenimento, il coniuge affidatario dei figli non è tenuto a provare l’aumento dei redditi dell’obbligato, ma è questi che deve provare una diminuzione delle sue entrate, tale da rendere impossibile l’adeguamento. A giustificare la richiesta, da parte del coniuge debole, dell’adeguamento dell’assegno, non è però sufficiente il mutamento delle sue condizioni economiche, ma è necessario che il mutamento sia di entità tale da modificare sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all’atto della pronuncia del divorzio (Cass. 16/12/2004, n. 23359).
La norma di cui all’art.
L’eredità ricevuta dopo il divorzio dal soggetto tenuto al pagamento dell’assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario dell'assegno, non è idonea a giustificare l'aumento dell'importo, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto (Cass. 30/5/2007, n. 12687). Per converso, il semplice acquisto, iure hereditatis, della proprietà o della comproprietà di un immobile da parte del coniuge destinatario dell’assegno non è sufficiente a porre fine all’obbligo del versamento da parte dell’altro coniuge: si deve infatti accertare se il miglioramento economico sia tale da assicurare al beneficiario lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (Cass. 19/6/2006, n. 18367). Questa stessa sentenza ha stabilito che il coniuge tenuto al versamento dell’assegno può chiederne la riduzione se la nascita di uno o più figli avuti da una successiva relazione è tale da determinare un effettivo depauperamento del suo patrimonio. Sempre a proposito di figli, se il figlio maggiorenne, convivente con la madre divorziata, rifiuta ingiustificatamente la proposta di lavoro formulata dal padre, questi è legittimato a sospendere l’erogazione della quota di assegno che lo riguarda (Cass. 3/10/2006, n. 23673. La variazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio decorre dalla data in cui viene stabilita dal Tribunale (Cass. 5/9/2006, n. 19057).
Come anche ribadito dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9/5/2000, se si verifica la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, le relative spese vanno sostenute da entrambi i coniugi. Se però si tratta d’iscrivere un figlio ad una scuola privata particolarmente costosa rispetto al reddito dei genitori, anche in considerazione della presenza di uno o più altri figli, la relativa decisione dev’essere presa d’accordo fra i coniugi, trattandosi di spesa di carattere straordinario (Trib. Torino 4/2/2004, n. 655).
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