L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile

L’art. 6, undicesimo comma, L. n. 898/1970, come sostituito dall’art. 11 L. n. 74/1987, prevede che il Tribunale che pronuncia  lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli, determini anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Per la Corte d’Appello di Brescia (sentenza del 20/1/1990) l’adeguamento automatico dell’assegno per il mantenimento dei figli non può essere escluso neppure in caso di palese iniquità.   A riguardo, la circostanza che il reddito dell’obbligato consista in una retribuzione periodica il cui aumento nel tempo è inferiore a quello dell’assegno indicizzato alla svalutazione monetaria, non è stata ritenuta presupposto sufficiente ad escludere l’adeguamento automatico dello stesso, potendo semmai giustificarne la revisione (Cass. 21/12/1995, n. 13039). Sempre con riferimento ai figli, ai fini della quantificazione (o dell’eventuale esonero dalla corresponsione) della quota dovuta dalla madre con la quale essi vivono, si deve tener conto del lavoro domestico dalla stessa svolto nel loro interesse (Cass. 22/5/2009, n. 11903 ).

Circa la revisione dell’assegno di divorzio divenuto insufficiente, come già visto a proposito dell’assegno di mantenimento, il coniuge affidatario dei figli non è tenuto a provare l’aumento dei redditi dell’obbligato, ma è questi che deve provare una diminuzione delle sue entrate, tale da rendere impossibile l’adeguamento. A giustificare la richiesta, da parte del coniuge debole, dell’adeguamento dell’assegno, non è però sufficiente il mutamento delle sue condizioni economiche, ma è necessario che il mutamento sia di entità tale da modificare sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all’atto della pronuncia del divorzio (Cass. 16/12/2004, n. 23359).       

La norma di cui all’art. 9 l. 1/12/1970, n. 898, che consente la revisione dell’assegno divorziale per sopravvenienza di giustificati motivi, è applicabile anche al caso in cui l’assegno sia stato originariamente negato o non abbia costituito oggetto di richiesta al momento della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui è consentito al coniuge divorziato di richiedere, successivamente a tale pronuncia e in relazione alla citata norma, la determinazione dell’assegno precedentemente non fissato (Cass. 21/5/2008, n. 13059). Può anche verificarsi il caso inverso, vale a dire che si faccia luogo ad una riduzione dell’assegno: per es. perché  il coniuge tenuto al pagamento ha optato per il part time, con conseguente diminuzione del reddito; la Cassazione, infatti (sentenza dell’11/3/2006, n.  5378), ha ritenuto pienamente legittimo questo tipo di scelta, ammettendo che alla diminuzione del reddito che comportava facesse seguito  la  riduzione dell’assegno divorzile.

La Cassazione (sentenza n. 6773 del 2/7/1990) ha precisato che la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è accordata direttamente dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di questa che la escluda o la limiti.

 L’eredità ricevuta dopo il divorzio dal soggetto tenuto al pagamento dell’assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario dell'assegno, non è idonea a giustificare l'aumento dell'importo, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto (Cass. 30/5/2007, n. 12687). Per converso, il semplice acquisto, iure hereditatis, della proprietà o della comproprietà di un immobile da parte del coniuge destinatario dell’assegno non è sufficiente a porre fine all’obbligo del versamento da parte dell’altro coniuge: si deve infatti accertare se il miglioramento economico sia tale da assicurare al beneficiario lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio (Cass. 19/6/2006, n. 18367).  Questa stessa sentenza ha stabilito che il coniuge tenuto al versamento dell’assegno può chiederne la riduzione se la nascita di uno o più figli avuti da una successiva relazione è tale da determinare un effettivo depauperamento del suo patrimonio. Sempre a proposito di figli, se il figlio maggiorenne, convivente con la madre divorziata, rifiuta ingiustificatamente la proposta di lavoro formulata dal padre, questi è legittimato a sospendere l’erogazione della quota di assegno che lo riguarda (Cass. 3/10/2006, n. 23673. La variazione dell’ammontare dell’assegno di divorzio decorre dalla data in cui viene stabilita dal Tribunale (Cass. 5/9/2006, n. 19057).

Come anche ribadito dal Tribunale di Taranto con sentenza del 9/5/2000, se  si verifica la necessità di far fronte a bisogni che superino le normali esigenze di vita dei figli, le relative spese vanno sostenute da entrambi i coniugi.   Se però si tratta d’iscrivere un figlio ad una scuola privata particolarmente costosa rispetto al reddito dei genitori, anche in considerazione della presenza di uno o più altri figli, la relativa decisione dev’essere presa d’accordo fra i coniugi, trattandosi di spesa di carattere straordinario (Trib. Torino 4/2/2004, n. 655).

 

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