Legge Pinto: equa riparazione per processi lunghi
Secondo l'art. 2, 1° co., l. 24.3.2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4.8.1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, pag. 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione».
Il termine ragionevole di durata di un processo costituisce un diritto inviolabile di ogni persona, non soltanto quello di difesa (art. 24 Cost.), ma anche quello al “giusto processo” (art. 111 Cost.); la norma appena riportata costituisce una semplificazione del concetto di “giusto processo regolato dalla legge”.
Non è giusto quel processo penale, civile, amministrativo, contabile, riguardante il lavoro del pubblico impiegato …… che si concluda in un tempo irragionevole, a prescindere dall'esito della lite.
Conseguentemente tanto la parte vittoriosa, quanto la soccombente del processo può essere considerata vittima.
La legge non si applica:
-ai giudizi in materia tributaria che abbiano ad oggetto la potestà impositiva dello stato, «stante l'estraneità e irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile»; salvo che l'oggetto della controversia tributaria sia, ad esempio, una richiesta del contribuente di rimborso di imposta indebitamente pagata:
-al procedimento promosso con il ricorso straordinario al capo dello stato, il quale, pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa;
-alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa (viceversa, la legge si applica al fallimento, nel quale va distinta la fase della procedura prefallimentare volta alla dichiarazione del fallimento, da quella vera e propria fallimentare, volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale.
Il termine di ragionevole durata
I giudici nazionali, adeguandosi all'interpretazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ritengono ragionevole il termine di tre anni per la durata del giudizio di primo grado e quello di due anni per la durata del giudizio di secondo grado. La durata del processo va quindi complessivamente considerata, anche se si sia articolato in singole fasi, alcune delle quali soltanto hanno ecceduto il tempo ragionevole di durata.
Detti giudici ritengono altresì, questa volta discostandosi dall'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma in applicazione dell'art. 2, 3° co., lett. a, l. 24.3.2001, n. 89, che, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata.
Nel periodo complessivamente trascorso deve essere considerato anche il tempo impiegato davanti ad un giudice diverso da quello che ha deciso definitivamente la lite, anche quando si tratti di una fase cautelare; ed anche del tempo occorso per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità.
Al contrario, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalle parti e disposti dal giudice istruttore, occorre considerare soltanto quelli addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza. Pertanto, «è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguentemente sulla misura dell'indennizzo da riconoscere».
Il danno
Dopo la modifica dell'art. 117 Cost., il quale ha previsto che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali», il giudice competente a stimare e liquidare il danno deve rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come applicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e considerare i «casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale».
Pertanto, il giudice nazionale, ha l'«obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili».
Adeguandosi all'interpretazione della Corte di Strasburgo, i giudici nazionali hanno ritenuto che i danni non patrimoniali in caso di irragionevole durata del processo vanno determinati in una misura compresa tra 1000,00 e 1500,00 euro all'anno, «in difetto di elementi che consentano di elevarla».
Anche il giudice della Corte europea diritti dell'uomo ritiene che quel conteggio costituisca solo la base di partenza della valutazione e che il risultato finale possa subire «un ulteriore aumento o diminuzione in relazione alla peculiarità della materia oggetto del contendere, del numero dei gradi di giudizio, del comportamento processuale della parte ricorrente; un'ulteriore decurtazione del 30% può effettuarsi in conseguenza della facilità (per il ricorrente) della procedura di cui alla Legge Pinto».
Aggiunge, infine, che «tutte le somme liquidate a titolo di equa riparazione devono essere al netto di ogni imposta».
Da tutto ciò emerge che questo pregiudizio non è liquidato secondo un automatismo, ma deve essere allegato e provato ed è per questo che la complessità della lite e l'interesse della parte all'esito può essere equamente apprezzata dal giudice.
Il criterio in base al quale si è giunti a questa somma annuale è frutto di un compromesso che ha sullo sfondo la considerazione sociale del disvalore di quel fatto. Nell'ambito del danno non patrimoniale non c'è alcun criterio oggettivo al quale ancorare la liquidazione, sicché questa risulta il frutto di una scelta che si fonda su un certo patto.
Il danno può essere sia non patrimoniale che patrimoniale.
La l. 24.3.2001, n. 89, all'art. 2, ult. co., precisa altresì che «il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione».
Non è richiesto espressamente che la denegata giustizia riguardi un diritto inviolabile dell'uomo, ma occorre la prova, quantomeno l'allegazione, della perdita lamentata. Sotto questo profilo, dunque, questa specie di danno non è configurabile come danno in re ipsa (ovversia danno evento insito nella violazione della durata ragionevole del processo), ma va dimostrato: occorre «la prova della sua esistenza e del nesso di causalità tra la irragionevole durata del processo e il danno».
Il danno in questione, ancorché presunto, è pur sempre un “danno conseguenza” (del quale è quindi possibile con prova a contrario, dimostrare la non ricorrenza in concreto nel caso di specie) e non già un “danno evento”, riconducibile al fatto in sé della irragionevole protrazione del processo».
Quanto al danno patrimoniale, anche in questo ambito tale danno «è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2, 3° co., l. 24.3.2001, n. 89, attraverso il rinvio all'art. 2056 c.c.), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto».
L’onere della prova anche in questo caso incombe interamente sulla parte che lo deduce, anche con riguardo ai criteri per la sua liquidazione
Competenza e procedimento
La domanda giudiziale per l'equa riparazione si propone «alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata» (art. 3, 1° co.). «Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze» (art. 3, 3° co.).
«La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva» (art. 4).
La domanda deve essere svolta dalla “parte” del processo in senso sostanziale e non anche da chi sia rimasto estraneo, ancorché fosse interessato al processo.
Secondo l'art. 3, 6° co., l. 24.3.2001, n. 89, «la Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione».
I giudici hanno già avuto modo di decidere che quel termine «non ha carattere perentorio ed il suo superamento non comporta, di per sé, la violazione del diritto alla ragionevole durata del medesimo procedimento, la quale va determinata, secondo i criteri ordinari, in base all'art. 2, 2° co., l. cit. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».
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