Patto di quota lite - accordo con il cliente
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 233 (più noto come "decreto Bersani", definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006) ha abolito il divieto del "patto di quota lite".
Questo patto, è un accordo tra avvocato e Cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
Questo patto, è un accordo tra avvocato e Cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.
In precedenza, l'art. 2233, comma 3, del codice civile stabiliva, così: "gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni".
Proprio questo comma è stato sostituito dal recente provvedimento legislativo ed oggi recita: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".
Fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo forma scritta, viene dunque meno il divieto di stabilire i compensi professionali a prescindere dalle griglie tracciate dal DM 127/04 (cosiddetto "tariffario forense"), e in particolare nulla più si dice sul divieto di individuare nei beni e/o diritti in causa la fonte dalla quale attingere per soddisfare le pretese professionali dell'avvocato.
Puoi richiedere preventivamente informazioni in maniera del tutto gratuito in merito.
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Ai fini della determinazione della percentuale relativa a tale accordo si terrà in considerazione la complessità del caso e della controversia giudiziaria.
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