Rinuncia all'eredità

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione: - se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 cod. civ.); se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).

Normativa di riferimento:artt. 321-374-394-519/527 c.c.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altre schede

Esecuzione testamentaria

Eredità giacente

Apposizione e rimozione di sigilli

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Accettazione dell'eredità

Inventario

Donazioni di organi fra viventi