Assegnazione della casa familiare in locazione o in comodato
Quanto al regime dell'assegnazione di beni in locazione o in comodato
Nell'ipotesi in cui
Qualora, invece,
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso — cui la cosa deve essere destinata — il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante.
In tal caso, qualora la stipulazione del comodato sia stata espressamente finalizzata alla soddisfazione delle esigenze abitative della famiglia, il comodante non può opporsi alla continuazione del godimento in favore dell'assegnatario, salvo che non si verifichi la condizione di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., cioè a dire la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante (vedi sul punto Cass. 11 febbraio 2007, n. 3179; Cass. 6 giugno 2006, n. 13260, Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603).
Invece, secondo Cass. 7 luglio 2010 n. 15986, trova applicazione in tal caso la disciplina del comodato senza determinazione di durata o precario, con l'effetto che il proprietario potrà riavere l'immobile anche se
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