Assegnazione della casa familiare in locazione o in comodato

             Quanto al regime dell'assegnazione di beni in locazione o in comodato

 

Nell'ipotesi in cui la casa familiare sia stata concessa in locazione, il genitore affidatario o collocatario subentra nel rapporto locativo, ex lege, e sarà quindi obbligato a corrispondere il canone in via esclusiva, anche quando il contratto originario sia stato sottoscritto da entrambi i coniugi (cfr. Cass. 30 aprile 2009, n. 10104). Ovviamente il Giudice dovrà tener conto del predetto a carico del genitore assegnatario.

 

Qualora, invece, la casa familiare sia stata concessa in comodato da un terzo, l'assegnazione non comporta di per sé un aggravio economico, a causa della normale gratuità di tale tipo di contratto e di esso dovrà tenersi conto ai fini della quantificazione del mantenimento. Il contratto di comodato continuerà in tal caso con il genitore assegnatario senza che muti né la natura né il contenuto del titolo di godimento del bene.

 

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all'uso — cui la cosa deve essere destinata — il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante.

In tal caso, qualora la stipulazione del comodato sia stata espressamente finalizzata alla soddisfazione delle esigenze abitative della famiglia, il comodante non può opporsi alla continuazione del godimento in favore dell'assegnatario, salvo che non si verifichi la condizione di cui all'art. 1809 comma 2 c.c., cioè a dire  la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante (vedi sul punto Cass. 11 febbraio 2007, n. 3179; Cass. 6 giugno 2006, n. 13260, Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603).  

Invece, secondo Cass. 7 luglio 2010 n. 15986, trova applicazione in tal caso la disciplina del comodato senza determinazione di durata o precario, con l'effetto che il proprietario potrà riavere l'immobile anche se la casa sia stata assegnata al coniuge affidatario o collocatario, a semplice richiesta della restituzione, ai sensi dell'art. 1810 c.c., non già dell'art. 1809 comma 2 c.c.

 

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