Può costare l'addebito della separazione rendere pubblico l'adulterio - Diplomatici,coniuge obbligato,si tiene conto indennità servizio estero: Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245

 Nel determinare l’addebito della separazione assume decisiva importanza, come è noto,  l’individuazione della causa della rottura, della situazione che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza e la fine del matrimonio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21245 del 14 ottobre 2010, ha addebitato al marito la separazione, obbligando l'uomo a versare un congruo assegno per la moglie e le figlie, maggiorenni ma non ancora autosufficienti

Nella sentenza in esame, Cass. 14/10/2010 n. 21245 vengono esposti i seguenti principi:

-  qualora si provi l’esistenza di una relazione extraconiugale, la particolare gravità della violazione dei doveri del matrimonio fa presumere che tale violazione sia la causa determinante la rottura della comunione spirituale e dell’unione tra i coniugi; e tale presunzione può essere vinta solo dimostrando che la causa della crisi va cercata altrove, e che la violazione del dovere di fedeltà  si sono verificate in una fase già patologica del matrimonio in cui l’unione è già gravemente compromessa.

-   Anche l’abbandono della casa familiare, anch’esso verificatosi nel caso in esame, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e sufficiente motivo di addebito della separazione, ha portato alfine all’impossibilità della convivenza (cfr Cass. n. 17056/2007).

-   Nel riconoscere all’infedeltà resa pubblica motivo di addebito della separazione, la Suprema Corte evidenzia inoltre che oltre alla violazione dei doveri coniugali assume particolare rilievo la modalità con cui tale violazione viene perpetrata, con grave danno alla dignità e all’immagine del coniuge.

-  Il che contribuisce a giustificare l’addebito della separazione a chi irrimediabilmente compromette l’unione coniugale con la lesione di un diritto fondamentale dell’altro, che prima di essere coniuge è “persona”.

 

    Nella stessa sentenza si evidenzia che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto dell'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma dell'art. 171 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, cosí come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, trattandosi comunque di un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico. Al contrario, nessun rilievo riveste l'assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente ai diplomatici, per il servizio all'estero, dall'art. 171-bis del D.Lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all'obbligo di rendiconto e di restituzione per la parte eventualmente non consumata

 

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