Assolto un padre inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia perché i cicli di chemioterapia cui era stato sottoposto gli impedivano di lavorare - Cass. 8 giugno 2011 n. 22798

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 8 giugno 2011 n. 22798 ha assolto un padre inadempiente all’obbligo di mantenimento della figlia (art. 570 c.p.) perché i cicli di chemioterapia cui era stato sottoposto gli avevano impedito di lavorare.

La giustificazione era stata ritenuta insufficiente prima dal Tribunale e poi dalla Corte di Appello in base "alle testimonianze raccolte e al fatto che la patologia dell’imputato non determinava l’impossibilità a provvedere alle esigenze della figlia
"La corte territoriale – secondo la Cassazione - ha liquidato con due brevi ed apodittiche proposizioni la impugnazione del padre, vertente proprio sul suo assoluto impedimento fisico al lavoro ed alla correlativa incolpevole mancanza di mezzi, rilevando che la condotta omissiva è provata dalla testimonianze raccolte e che è stata dimostrata la patologia da cui l'imputato era affetto, ma non la impossibilità a provvedere alle esigenze della figlia".
Detta motivazione deve ritenersi “apparente”, in quanto:
- d’un canto era superflua "la notazione sull'inadempimento", ammessa dall'imputato;
- non si spiega "come non abbia alcuna incidenza sulla sua capacità economica lo stato di malattia, nonostante la produzione della relativa documentazione medica attestante la sottoposizione a cicli di chemioterapia, proprio nel periodo di inadempimento”.
Quindi la Corte di Appello, non ostante fosse stata messa di fronte a dati che comprovavano una oggettiva involontaria condizione di inabilità lavorativa e di deficit assoluto di reddito, non aveva indicato le fonti del suo convincimento in ordine "alla ritenuta contraria permanenza della abilità fisica dell'imputato …”, non aveva specificato “quali elementi indicassero la volontarietà della assenza di interessamento e di contribuzione finanziaria da parte dell'imputato, nei confronti della figlia, nonostante lo stato di disoccupazione, l'origine dello stesso, e la incidenza sul fisico delle cure".

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