Che differenza c'è tra l'adozione in casi particolari e la c.d. adozione mite?

Il nostro ordinamento disciplina esclusivamente due tipi di adozione:

-      quella cosiddetta speciale sia nazionale che internazionale, ossia legittimante, di cui agli artt. 6 e ss., l. n. 184/1983 così come modificato dagli artt. 6 e ss., l. n. 149/2001, nell'ipotesi in cui venga accertata una situazione di abbandono morale e materiale, con conseguente disposizione dell'affidamento preadottivo;

 

-      quella, in via residuale, in casi particolari, disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e tutela, alla lettera a) e b), il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre alle lettere c) e d), i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.

Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.

Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I casi contemplati prevedono tale opportunità per:

a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;

d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato.

I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

 

La cosiddetta "adozione mite" invece non è espressamente disciplinata dalla legge ma è stata di fatto applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari (provvedimento del 7 Maggio 2008 in "Fam. e Dir.", 2009, 3, 301) sotto forma di sperimentazione in tutti quei casi in cui:

-         la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni, ma ha comunque un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente;

-         nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai Servizi sociali.

-         il minore sostanzialmente abbandonato si trova, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare per il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà

Il Tribunale, in questi casi,  valutato che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un solido rapporto affettivo tale che l'allontanamento possa essere pregiudizievole al minore, può dichiarare giudizialmente lo stato di semiabbandono permanente.

Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.

Da un punto di vista giuridico l'adozione c.d. mite viene quindi considerata una variante dell'adozione in casi particolari, di cui si è detto sopra. alla quale più di ogni altro istituto si avvicina.

 

Il dibattito giuridico è tuttavia a tutt’oggi aperto, in quanto si sostiene, da più parti che non presenta sufficienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda l'applicazione estensiva  dell'art. l'art. 44, comma 1, lett. d), l. 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione non legittimante, norma da coordinare con le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge, in base alle quali non si esige il presupposto della situazione di abbandono morale e materiale del minore, ma solo il consenso dei genitori o del tutore all'adozione oppure, in caso di mancato consenso e assenso, la circostanza che i genitori non esercitino la potestà sul figlio e quindi che sia stato pronunciato nei loro confronti un provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale.

E' quindi auspicata da più parti una sollecita regolamentazione giuridica di questa fattispecie.

Per effetto del provvedimento di adozione così pronunciato il minore può assumere il cognome dell'adottante, sostituendolo al proprio, quando esso costituisca ormai segno distintivo della sua identità personale.

 

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