Cosa si intende per assegnazione della casa familiare?

La previsione dell'assegnazione ha la specifica finalità di evitare ai figli la lacerazione di un allontanamento coattivo dal focolare domestico e di conservare l'habitat familiare, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Essa si identifica, oggettivamente, con le mura domestiche, nella quale il nucleo familiare ha concretamente vissuto, i relativi mobili, arredi, elettrodomestici, servizi …. e le relative pertinenze (cantina, garage ….), salvo i beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari delle parti.

L'assegnazione della casa opera ad esclusiva difesa dei figli minorenni che siano affidati ad uno dei genitori ovvero che siano affidati ad entrambi ma siano collocati presso uno di essi nonché dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, senza loro colpa, qualora siano conviventi nella casa familiare con uno dei genitori.

 

 

Nella comune ipotesi dell’affido condiviso la casa familiare dovrà essere assegnata al genitore coaffidatario con cui i figli convivono in via prevalente (c.d. genitore collocatario). E ciò sempre nella prospettiva della necessaria e giusta tutela dell'interesse dei minori ovvero dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L’assegnazione, in quanto a tutela di soggetti deboli, può essere disposta dal Giudice anche d'ufficio (Cass. 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. 11 aprile 2000, n. 4558).

 

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