Nullità matrimoniale: non sempre è legittima la delibazione della sentenza ecclesiastica - Cassazione I sezione 10 giugno 2011 n. 12738

La Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale della Calabria, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d’Appello Campano e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che aveva dichiarato la nullità del suo matrimonio concordatario “per accertata esistenza di condicio de futuro relativa alla residenza familiare, apposta da un coniuge e conosciuta dall’altro coniuge”.
Avverso tale decisione la ex moglie promuoveva ricorso per Cassazione, addebitando al giudice di appello il vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul suo stato psichico e censurando l’omesso doveroso, autonomo e rigoroso riscontro della circostanza assunta dal giudice ecclesiastico a causa di nullità del matrimonio.
La Corte di Cassazione, I^ sezione, con sentenza 10 giugno 2011 n. 12738 ha ritenuto fondato il gravame, in quanto, a suo avviso “la Corte d’appello, cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine alla sola effettiva esistenza della riserva mentale, ha desunto anche la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge dal giudizio espresso a riguardo dal Tribunale ecclesiastico, e ne ha convalidato il risultato sulla base di generico richiamo all’interrogatorio reso in quella sede dalla .... e del contenuto di una lettera da lei inviata al coniuge il 22.12.2003, di cui non riferisce però né contenuto né parti ritenute probanti in senso decisivo. Questo tessuto motivazionale denota l’evidente violazione delle norme di diritto artt. 108 e 160 c.c. e dell’ordine pubblico interno consumata dalla Corte del merito, la cui verifica, pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento che lo Stato Italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato (S.U. n. 19809/2008) e pur perciò circoscritto all’accertamento della sola conoscenza o dell’oggettiva conoscibilità della condizione da parte dell’altro coniuge, comunque avrebbe dovuto essere condotta con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, ancorché sulla base degli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatoria, ad alcuna integrazione di attività istruttoria (per tutte Cass. n. 3339/2003 in un caso analogo), e con assoluto rigore. Il rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e la tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto - quello matrimoniale - oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti, imponeva infatti alla Corte d’appello di verificare, rendendone conto con adeguata motivazione, se il P., che aveva apposto la condizione al matrimonio, avesse reso partecipe l’altro coniuge del suo contenuto effettivo, che cioè egli non avendo inteso perseguire finalità solo programmatiche, ma volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da lui prescelto, avesse espresso questa sua precisa volontà alla moglie o quanto meno le avesse consentito la percezione di tale riserva con fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con ordinaria diligenza. Questa verifica autonoma e rigorosa, resa necessaria dal fatto che si tratta di profilo estraneo, perché irrilevante, al processo canonico (Cass. 6308/2000, Cass. 198/2001, Cass. 3339/2003, Cass. n. 20281/2005), è stata omessa. Quanto meno non risulta adeguatamente esplicitate nel contesto della motivazione, da cui emerge sostanziale uniformità tra il giudizio espresso dal giudice ecclesiastico e quello dell’organo interno, scaturita da acritica condivisione dell’apprezzamento degli elementi esaminati in quella sede, recepita tout court omettendone rinnovato e doveroso autonomo vaglio critico. In quanto meramente desunta dal giudizio espresso dal Tribunale ecclesiastico, la percezione da parte dell’odierna ricorrente del foro interno al coniuge, o quanto meno di una sua negligenza nel coglierne la portata condizionante il vincolo matrimoniale, è rimasta affidata ad acquisizione probatoria incompleta, perché non accurata né specifica ed illustrata peraltro con insufficiente motivazione".
Questa verifica autonoma e rigorosa, resa necessaria dal fatto che si tratta di profilo estraneo, perché irrilevante, al processo canonico  – nel caso in esame - è mancata. Quanto meno non risulta esplicitata nel contesto della motivazione, da cui emerge una uniformità sostanziale tra il giudizio manifestato dal giudice ecclesiastico e quello dell’organo interno, recepita sic et simpliciter dalla Corte di Appello omettendone un autonomo vaglio critico. Spetterà quindi al giudice del rinvio decidere definitivamente la questione.

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