Divisione dell'immobile e provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Domanda di divisione articolata dal coniuge non assegnatario
Il genitore assegnatario non può inibire la domanda di divisione, che è un diritto potestativo dei comunisti, ma può opporre in suo favore l’assegnazione della casa familiare.
L’assegnazione inciderà naturalmente sulla determinazione del valore di mercato dell'immobile da dividere ovvero da alienare a terzi, atteso che la sua esistenza pregiudica il godimento e l'utilità economica del bene (cfr. Cass. 17 aprile 2009, n. 9310).
Domanda di divisione articolata dal coniuge assegnatario
Diversa è l'ipotesi della domanda di divisione avanzata dall'assegnatario che intende lasciare la casa per ricavare una somma di denaro quando l'immobile sia indivisibile in natura e nessuna delle parti sia disponibile all'attribuzione per intero con addebito dell'eccedenza: la soluzione della vicenda non può che passare dalla vendita all'incanto del bene. In questo caso, il genitore non assegnatario che voglia assicurare la permanenza dei figli nella casa familiare non può inibire la domanda di divisione, che è un diritto potestativo dei comunisti, ma può chiedere al giudice una congrua dilazione, non superiore a cinque anni, ex art. 1111 comma 1 c.c.
E ciò in quanto l'immediato scioglimento della comunione potrebbe arrecare grave pregiudizio all'interesse della prole.
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