Gratuito patrocinio e liquidazione delle spese di giudizio

Nei giudizi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, i diritti e gli onorari dei difensori delle parti, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati dal giudice del singolo grado di giudizio con decreto di pagamento a carico dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, per ogni singolo difensore, della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta, in misura non superiore alla media tra massimi e minimi tariffari e, comunque, non inferiore a tali minimi.

Pertanto la Corte di Cassazione, I sezione civile, con sentenza 31 marzo 2011 n.7504 ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva liquidato le spese processuali con la sentenza, invece che con decreto di pagamento, liquidando, inoltre, le spese in modo unitario a «favore delle parti costituite» e provvedendo, altresì, in relazione alle spese del grado precedente, già liquidate dall'autorità competente, laddove, invece, avrebbe dovuto condannare gli appellanti soccombenti - con riferimento nella specie al curatore del minore - al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato in relazione agli esborsi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per il giudizio di appello

Sempre la Cassazione, seconda sezione, con sentenza 18 febbraio 2011 n°4020 ha precisato che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, In tema di patrocinio a spese dello Stato, è ammessa opposizione - entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento - al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Solo avverso i provvedimenti resi in sede di opposizione è possibile proporre ricorso per cassazione in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze i provvedimenti menzionati hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. (Nella specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso dal tribunale in sede di correzione di errori materiali occorsi nel precedente decreto di liquidazione degli onorari. In applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché avverso lo stesso doveva, comunque, proporsi opposizione).

 

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