La moglie ha diritto ad avere dalla pubblica amministrazione copia del Cud del marito per poterlo produrre nella causa di separazione - TAR LAZIO 2 dicembre 2010 n. 35020
Il caso in esame
Il marito, dipendente statale, percepisce, oltre lo stipendio, anche delle percentuali sui lavori nelle carceri nella sua veste di ingegnere, che costituivano redditi soggetti a tassazione separata (non in dichiarazione).
La moglie chiede inutilmente alla pubblica amministrazione di avere copia dei CUD del marito, volendo dimostrare, nel giudizio di separazione in corso, la percezione di detti redditi che avrebbero potuto influire sulla quantificazione dell'assegno per i figli.
Il T.A.R. Lazio, con sentenza 2 dicembre 2010 n. 35020, ha dato ragione alla donna, ritenendo che il reddito del marito non rientra nei casi di esclusione dal diritto di accesso (art. 24, comma 1 lett. b della legge n. 241/1990).
Il diritto di accesso – secondo la sentenza - non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, ma è in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione
Relativamente al tema, sono state accolte le richieste di accesso:
1) alle dichiarazioni dei redditi del coniuge, considerato che la tutela della riservatezza deve recedere rispetto al diritto di accesso vantato dal coniuge richiedente tale documentazione (T.A.R. Palermo 3 marzo 2009 n. 452);
2) alle dichiarazioni dei redditi del figlio maggiorenne, dato che nel bilanciamento delle posizioni, deve essere data prevalenza a quella del genitore che, provando una sufficiente situazione reddituale della prole, può ottenere la cessazione del suo obbligo di mantenimento (T.A.R. Bari 6 febbraio 2006 n. 325);
3) alle buste paga del coniuge, perché non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati patrimoniali (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 24 febbraio 2009);
4) all'estratto conto contributivo del coniuge, al fine di comprovare lo svolgimento di un'attività lavorativa la percezione del relativo reddito (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione 17 maggio 2007 e, sempre sul tema parere del 17 giugno 2010);
5) agli atti di liquidazione dei compensi del coniuge corrisposti da una società chiamata all'espletamento di un pubblico servizio (T.A.R. Palermo 15 dicembre 2010);
6) alla denuncia di successione del padre del coniuge, da cui è possibile argomentare in ordine alle disponibilità patrimoniali acquisite dal coniuge in via ereditaria, che costituiscono una voce reddituale idonea a dimostrare la sua capacità economica, prevalendo il diritto di accesso quando il suo esercizio sia strumentale alla cura e difesa dei propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, della legge 241/1990), sull'asserita esigenza di tutelare la riservatezza di terze persone (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 11 gennaio 2011. Cfr. sul punto anche Cassazione 19 novembre 2010 n. 23508, secondo cui “l’acquisizione di beni per via successoria dopo la cessazione della convivenza non influisce nella valutazione del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio e, sotto tale profilo, non rileva ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.Ciò, tuttavia, non vuol dire che i beni in questione non debbano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge che viene gravato dell’assegno divorzile, dovendo tale valutazione essere fatta sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5 della legge 898/70, in ragione delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”
Nota bene:
- la pubblica amministrazione deve rilasciare copia delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga e di ogni altra documentazione attestante la situazione economica del coniuge previo oscuramento di tutte le parti a carattere riservato ininfluenti ai fini della tutela dell'interesse esposto nell'istanza di accesso dal coniuge richiedente (cfr sul punto T.A.R. Catania, sentenza 27/11/2007, n.427 e T.A.R. Sardegna 18 settembre 2006, n.1811);
- l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo e data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto richiesto ove, nei singoli casi di specie, risulti formulata in modo tale da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (T.A.R. Lazio 10 marzo 2011 n.2181);
clicca qui per leggere il testo della sentenza del T.A.R.
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