Sulle ritenute alla fonte per le somme assegnate a seguito di esecuzioni presso terzi - Agenzia delle Entrate, circolare 2 marzo 2011, n. 8/E - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 3.03.2010 n. 34755 .
L’articolo 1, comma 1, stabilisce che in caso di pagamenti effettuati a seguito di pignoramenti presso terzi, il terzo erogatore, ove rivesta la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973, deve operare, na ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef. La norma ha previsto l’applicazione di una ritenuta in misura fissa al fine di mettere il terzo in condizione di effettuare l’adempimento senza dover svolgere indagini sulla tipologia del reddito erogato;
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