LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (L. 162/14)
La Negoziazione Assistita è un nuovo strumento stragiudiziale, che consente alle parti di trovare, con l’aiuto di un legale, una soluzione bonaria ad una controversia
Qui di seguito una breve esposizione:
L’INVITO: è l’atto inviato alla controparte per stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio come previsto dall’art. 96 c.p.c. (Nel caso in cui risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza) e dall’art 642, 1 c. c.p.c. (Nel caso in cui il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato , il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione);
LA CONVENZIONE: è la pattuizione con la quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Deve essere redatta a pena di nullità in forma scritta. Nella convenzione deve essere indicato: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni e b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare né diritti indisponibili nè vertere in materia di lavoro;
L’ACCORDO: è l’atto con il quale le parti compongono la controversa. Deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono. Vale come titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e verificano che l’accordo non violi le norme imperative e dell’ordine pubblico. Se ha ad oggetto uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’ENTRATA IN VIGORE: dal 13 settembre 2014, e sarà condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie dopo 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione ( 09 febbraio 2015);
LE MATERIE OBBLIGATORIE: a) le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; b) domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000 (cinquantamila) euro.
Salvo i casi previsti dall’art. 5 comma 1-bis del D.LGS 28/2010, in tema di mediazione obbligatoria (Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione) e le controversie di cui al punto a);
LE MATERIE NELLE QUALI LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NON E’ CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’: 1) il procedimento di ingiunzione, inclusa l’opposizione; 2) il procedimento di consulenza tecnica preventiva ( 696 bis c.p.c.); 3) il procedimento di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 4) i procedimenti in camera di consiglio; 5) l’azione civile esercitata nel processo penale; 6) quando la parte può stare in giudizio personalmente, solo ai fini della procedibilità (art.82 c.p.c.)
LA NEGOZIAZIONE IN MATERIA DI FAMIGLIA: le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3 L. 898 del 1970( e successive modificazioni), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel caso ci siano 1) figli minori, 2) figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, 3) figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, l’avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti.
L’IMPROCEDIBILITA’: Deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso in cui il giudice rilevi che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine indicato nella convenzione. Se la negoziazione assistita non è stata esperita dalle parti, il giudice concede il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito (salvo che per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali conclusi tra professionisti consumatori).
IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO: Gli avvocati hanno il dovere deontologico di informare il cliente, al momento del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (conviene integrare le procure).
I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA: La data di ricezione della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di N.A. ovvero la data della convenzione di N.A. vale ai fini della interruzione dei termini di prescrizione e, per una sola volta, di decadenza;
IL RAPPORTO TRA N.A. E PROCEDIMENTI OBBLIGATORI DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE : I termini della procedura di N.A. decorre unitamente ai termini previsti dagli altri procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione;
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: nei casi in cui è obbligatoria ai fini della procedibilità la N.A., la parte assistita può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fornendo al professionista i relativi documenti;
I PROVVEDIMENTI URGENTI E CAUTELARI E LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: è sempre possibile trascrivere la domanda giudiziale ed ottenere provvedimenti urgenti e cautelari anche quando il procedimento di N.A. è obbligatorio ai fini della procedibilità;
TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Gli avvocati e le parti devono tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
OBBLIGO COMUNICAZIONE ACCORDO AL C.O.A: I difensori che sottoscrivono l’accordo devono trasmetterlo, in copia, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso cui sono iscritti o nel cui circondario è stato redatto.
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